Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7176 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIACOMO GIRI 3, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO

MAURILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARELLA FRANCO con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LISCIOTTO VIAGGI SNC (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Dott. L.G. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell’avvocato

D’AGOSTINO GREGORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato INTILISANO

PIETRO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente ~

avverso la sentenza n. 3819/2005 del GIUDICE DI PACE di MESSINA,

emessa il 18/07/2005; depositata il 19/07/2005; R.G.N.7440/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito il P.M. in persona del Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La societa’ Lisciotto Viaggi con sede in (OMISSIS) otteneva dal giudice di Pace di Messina un decreto ingiuntivo per Euro 741,63 per biglietti aerei utilizzati da C.V. e non pagati; il C. proponeva opposizione e con citazione del 3 luglio 2003 conveniva l’Agenzia dinanzi al Giudice di Pace di Messina deducendo il difetto di legittimazione passiva essendo i biglietti emessi un favore della Federazione italiana tennis da tavolo per il Comitato regionale siciliano di cui era, all’epoca, Presidente.

Il giudice di pace respingeva la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti della FITET e con sentenza del 19 luglio 2005 rigettava l’opposizione e confermava il decreto, ma compensava le spese.

2. Contro la decisione ricorre C. deducendo quattro motivi di ricorso; resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, per le seguenti considerazioni.

I motivi per chiarezza espositiva vengono in sintetica descrizione:

nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando (con riferimento all’art. 100 c.p.c. in relazione al D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242, artt. 15 e segg.) ed il vizio della motivazione su punto decisivo; la tesi e’ che doveva essere accolta la eccezione di difetto di legittimazione per avere il C. agito quale Presidente del Comitato regionale siciliano della Fitet, quale articolazione sportiva periferica dotata di autonoma legittimazione negoziale e processuale.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La tesi e’ quella del travisamento dei fatti avendo la Agenzia esplicitamente ammesso di avere fornito il servizio al C. nella qualita’ di presidente regionale della Fitet e non per uso personale.

Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, sempre in punto di attribuzione al C. per i titoli commissionati e sottoscritti.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce error in iudicando in punto di regolamento delle spese.

2. In senso contrario si osserva, dovendosi considerare il testo non novellato dell’art. 339 c.p.c. in relazione al tempo della decisione che: quanto al primo motivo, che esso risulta privo di autosufficienza e di specificita’, presupponendo un fatto storico diverso da quello accertato, atteso che il giudice di Pace, esaminati gli atti, ha ritenuto che il rilascio dei biglietti aerei venne richiesto e rilasciato al C. in proprio, e che non venne pertanto autorizzata la chiamata in lite della FITET. Il travisamento doveva essere denunciato come vizio revocatorio e non come error in iudicando.

Il secondo ed il terzo motivo sono in parte inammissibili e comunque infondati e privi di autosufficienza, non evidenziando i fatti e i documenti propri del C., tali da contrastare i titoli di credito prodotti dalla controparte e da riprodurre puntualmente, e non evidenziando principi generali della materia violati o violazione di regole processuali determinanti l’invalidita’ o nullita’ della decisione.

Infondato il quarto motivo, posto che il regolamento delle spese processuali segue i principi della soccombenza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente in favore del resistente alle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente C.V. alla rifusione in favore della Lisciotto Viaggi snc delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1100,00 di cui 900,00 Euro per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA