Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7176 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14962-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

CRISCUOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE BONFIGLIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ALOISI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

CRISCUOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE BONFIGLIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

S.R. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ALOISI, giusta delega

in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 812/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/05/2013 R.G.N. 610/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 6.5.13 la Corte d’appello di Messina, in totale riforma delle sentenze di rigetto emesse in prime cure dal Tribunale della stessa sede, condannava l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina a pagare ai dottori D.S.A. e S.R. – medici convenzionati per la medicina generale e per quella dei servizi – il compenso di cui all’art. 17 Accordo Integrativo Regionale (AIR) 27.2.04, pari ad Euro 6,00 l’anno per ciascun assistito all’epoca di sospensione del pagamento del compenso medesimo ad opera dell’Azienda predetta, sospensione che era stata disposta in base al parere emesso il 30.11.04 dal Comitato Regionale di Medicina Generale.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con due separati ricorsi – ognuno contro ciascun medico e il difensore distrattario delle spese, avv. Francesco Aloisi – affidandosi a due motivi di identico contenuto.

3. I dottori D.S.A. e S.R. resistono con separati controricorsi, depositando altresì memorie ex art. 378 c.p.c.. La Regione Siciliana e il relativo Assessorato per la Salute nonchè il Ministero della Salute – nei cui confronti si erano celebrati i gradi di merito – non hanno svolto attività difensiva.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

5. Il primo motivo dei ricorsi denuncia violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 12, per avere la sentenza impugnata negato valore vincolante al parere emesso il 30.11.04 dal Comitato Regionale di Medicina Generale, che aveva interrotto la corresponsione del compenso di cui all’art. 17 Accordo Integrativo Regionale (AIR) 27.2.04, nel contempo manifestando l’intento di recuperare quanto già erogato a tale titolo, ritenendolo incompatibile con l’attività svolta dal medico convenzionato per la medicina generale che contestualmente espletasse – come gli odierni controricorrenti – anche attività in medicina dei servizi. Sostiene, a riguardo, l’ASL ricorrente che, secondo la sentenza n. 25272/07 di questa Corte Suprema, tali pareri sono ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle disposizioni contrattuali, di cui assumono il medesimo valore.

6. Il motivo va disatteso.

Si premette che è pacifico inter partes che gli odierni controricorrenti sono medici convenzionati per la medicina generale che contestualmente espletano anche attività in medicina dei servizi.

Questa Corte ha già affermato (sentenza n. 6267/2016), in controversie aventi medesimo oggetto e decise dalla stessa Corte di appello di Messina, che il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 12, non prevede alcuna vincolatività dei pareri o degli indirizzi emessi, in materia di applicazione e interpretazione degli accordi r egionali, dal Comitato Regionale di Medicina Generale, ma gli attribuisce la competenza a definire gli accordi medesimi e a formulare proposte ed esprimere pareri e indirizzi sulla corretta loro applicazione.

La ricorrente ipotizza la violazione del parere del Comitato sostenendo che tale atto ha la stessa natura dell’Accordo Integrativo Regionale del 27.2.04: questa violazione, però, non è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nè – a fortiori ai sensi degli altri canali di accesso al giudizio di legittimità) in quanto afferisce ad un testo che, appunto, non ha natura normativa nè di contratto od accordo collettivo nazionale di lavoro.

Deve, pertanto, mantenersi ferma in questa sede – per difetto di devoluzione e, a monte, di devolubilità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’interpretazione dell’art. 17 dell’Accordo Integrativo Regionale del 27.2.04 accolta dalla Corte territoriale, con conseguente rigetto dei motivo di censura.

7. Le considerazioni che precedono assorbono la disamina del secondo motivo avente ad oggetto la riforma del capo di condanna alla spese a carico dell’Azienda nei due gradi di merito.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e tengono conto dell’incremento percentuale previsto dal Decreto n. 55 del 2014, art. 4, a favore del procuratore che assiste più soggetti con stessa posizione processuale; si distraggono in favore del difensore antistatario dei controricorrenti. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla Regione Siciliana, al relativo Assessorato per la Salute e al Ministero della Salute che non hanno svolto attività difensiva.

9. I due ricorsi proposti dall’Azienda sono stati notificati in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo i ricorsi in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta e condanna l’Azienda ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Aloisi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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