Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7176 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2570/2019 proposto da:

H.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco

Giorgetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in

Corso Mazzini n. 100, Ancona, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 13914/2018 del Tribunale di Ancona, depositato

il 3/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato del 3 dicembre 2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da H.M., cittadino del (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di esser fuggito per una vicenda di contese terriere con alcuni confinanti, che era degenerata nel ferimento di un ragazzo della famiglia avversaria, l’uccisione di un cugino di esso richiedente, nella distruzione della sua abitazione e in minacce di morte a suo danno.

Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati, anche laddove credibili, costituivano vicende di vita privata e giustizia comune, ha quindi ha escluso la sussistenza della situazione di violenza indiscriminata nella Regione di sua provenienza ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Ricorre il richiedente sulla base di quattro motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la nullità del decreto impugnato per vizio di ultrapetizione o extrapetizione: il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, lamenta il ricorrente, è avvenuto senza che egli avesse avanzato domanda in tal senso. 2. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha condivisibilmente affermato (Cass. n. 13395 del 2018) che nel giudizio d’impugnazione “l’interesse ad agire postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione”. Tale pregiudizio va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare alla parte che propone impugnazione dall’eventuale suo accoglimento. Nella specie, è ben evidente che, secondo la stessa impostazione della censura, non avendo il ricorrente proposto domanda di rifugio politico, lo stesso non è soccombente al riguardo, e dunque la cassazione in parte qua del decreto non può per lui comportare alcuna utilità alle ragioni sostanziali da lui fatte valere.

3. Col secondo motivo, deducendo la “violazione e falsa applicazione della legge: art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 7 – apparenza motivazionale”, il ricorrente si duole che, nello statuire la natura privata e di giustizia comune dei fatti narrati, il Tribunale abbia posto in essere una motivazione apparente, non essendo stato effettuato alcun approfondimento istruttorio circa l’effettività della tutela apprestata dallo Stato.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, ed art. 8, p. 2 della Direttiva 2011/95/UE e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale indicato da quali fonti abbia attinto le informazioni riportate.

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Ed, infatti, essi confondono e sovrappongono l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionale con l’onere di cooperazione istruttoria dell’Ufficio; non considerano, inoltre, che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9043 del 2019), i fatti, quali quelli narrati, non possono essere addotti come causa di persecuzione o di danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” (questioni proprietarie) estranee al sistema della protezione internazionale, che appresta, bensì, tutela agli atti persecutori o di danno grave imputabili a soggetti non statuali ma quando le persecuzioni o il danno possono esser ricondotte allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b). Peraltro, i motivi non incontrano la decisione, in quanto il Tribunale ha compiuto un’approfondita valutazione della situazione giudiziaria del Paese, ed ha concluso per l’insussistenza del rischio di danni gravi, indicando le fonti consultate (p. 5.1. pag. 4), talchè: a) la contestazione svolta in parte qua dal ricorrente è pretestuosa; b) il richiamo a giurisprudenza di questa Corte, riferita a casi di riferite minacce di altra matrice ed in cui l’indagine istruttoria non era stata svolta, è inconferente; c) la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del merito. La sub-censura con cui si denuncia il vizio motivazionale è inammissibile tenuto conto che, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, tale vizio non risulta più deducibile con ricorso per cassazione.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale ritenuto sussistere i presupposti per la concessione del permesso umanitario.

6. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il permesso umanitario costituisce una misura residuale, per garantire le situazioni, da individuare caso per caso, nelle quali, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non possa disporsi tuttavia l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018; n. 23604 del 2017; n. 15466 del 2014, n. 26566 del 2013). 7. Nella specie il giudice del merito ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, ed il ricorrente, che invoca principi giurisprudenziali, e favorevoli precedenti di merito, omette di allegarla, senza considerare che il presupposto della protezione umanitaria non va riconnesso alla generale condizione del Paese di provenienza, ma è costituito dalla presenza di una condizione di vulnerabilità del singolo soggetto: essa è volta a proteggere tale soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, non essendo al riguardo sufficiente il raggiungimento di un livello d’integrazione sociale, personale od anche lavorativa.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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