Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7175 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 29/03/2011), n.7175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dall’avv. IMONDI

Augusto, presso il quale è elettivamente domiciliato in Caserta in

via Turati n. 55;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI AVERSA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 69/32/06, depositata il 17 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” L.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 69/32/06, depositata il 17 maggio 2006, che, rigettandone l’appello, ha confermato il parziale accoglimento del ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1997.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo il contribuente si duole non sia stata riconosciuta autorità di giudicato esterno alla sentenza definitiva resa tra le stesse parti in relazione ad altro giudizio concernente altro accertamento fondato sul medesimo verbale di constatazione; con il secondo motivo censura in quanto insufficiente ed apparente la motivazione della sentenza impugnata.

Quanto al primo motivo, impregiudicata la verifica, ad opera del giudice di merito, della configurabilità di un giudicato esterno come opposto esterno nel caso di specie, appare erronea la preliminare affermazione, nella pronuncia gravata, secondo cui “al di là dell’appuramento dell’identità oggettiva in base alla quale potrebbe operare la preclusione da giudicato, (si) rileva che la sentenza qui impugnata è di data precedente a quella riferita”, atteso che il giudicato esterno è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

In ordine al secondo motivo si osserva che la decisione impugnata, la cui motivazione si esaurisce nel rilevare che “privo di pregio si appalesa anche il secondo motivo di doglianza, in quanto i primi giudici hanno ampiamente analizzato i fondamenti del giudizio emanato”, e che “in merito, poi, alle altre violazioni eccepite dall’appellante, esse sono da ritenersi chiarite e superate da quanto espressamente indicato in parte motiva nella sentenza impugnata”, incorre nel vizio denunciato, ove si consideri che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15482 del 2008, n. 18625 del 2010, n. 2268 del 2006).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1 e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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