Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7175 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato

e difeso dall’Avvocato POGLIANO PIER GIUSEPPE con studio in 10017

MONTANARO (TO) Via Tremoli 47 con delega a 2010 margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F. (OMISSIS), e ACAM ASSOCIAZIONE

COMMERCIANTI ed ARTIGIANI di MONTANARO, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO ARTURO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZA ALESSANDRO

con delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 100/2005 del TRIBUNALE di TORINO, Sezione

Distaccata di CHIVASSO, emessa il 20/06/2005; depositata il

22/06/2005; R.G.N.4 007 5/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito il P.M. in persona del Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 15 maggio 2003 P.S.B. conveniva dinanzi al giudice di pace di Chiasso l’associazione ACAM di Montanaro, nella veste di organizzatrice del torneo di calcetto e M.F. quale diretto danneggiante nel corso della partita, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni biologici e morali avendo riportato lesioni al viso ed ai denti. Si costituivano le controparti e chiedevano il rigetto delle pretese.

2. Il giudice di pace istruita la lite con prove orali, con sentenza del 24 novembre 2003 accoglieva la domanda,liquidava i danni e condannava in solido i convenuta al risarcimento ed alle spese di lite,da distrarsi in favore del difensore antistatario.

3. Contro la decisione hanno proposto appello il M. e l’associazione, chiedendone la riforma; ha resistito la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

4. Il Tribunale di Torino, sezione di Chiasso, con sentenza del 21 giugno 2005 cosi’ decideva: accoglie l’appello e rigetta le domande del P. e lo condanna alla restituzione delle somme percepite (v.

in dispositivo) ed al pagamento delle spese di appello.

5. Contro la decisione ricorre il P. deducendo tre motivi di ricorso illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento, in ordine ai dedotti motivi che per chiarezza vengono in sintetica descrizione:

Nel primo motivo si deduce error in iudicando in relazione alla errata applicazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., ed error in procedendo per extrapetizione in relazione alla condanna al pagamento di maggiori somme.

La tesi e’ che il giocatore M. risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver violato le regole della lealta’ sportiva colpendo con il ginocchio la testa del portiere P.; si aggiunge che invece l’associazione risponde per esercizio di attivita’ pericolosa.

Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando in relazione alla violazione degli artt. 1173 e 1121 c.c. in relazione alla mancata considerazione delle norme regolamentari che l’associazione non avrebbe rispettato.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo e la extrapetizione, sostanzialmente ripetendo in parte il primo motivo.

2. In senso contrario si osserva: preliminarmente, quanto alla denunciata extrapetizione, che la somma richiesta in restituzione non e’ stata contestata in appello, e dunque resta preclusa la doglianza in cassazione. Inoltre il motivo risulta mal formulato non essendo stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ed e’ anche privo di autosufficienza non riproducendo la eventuale eccezione svolta in appello.

Quanto agli altri motivi, che gli stessi, formulati come errores in iudicando, in realta’ tendono ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto storico, per sussumerlo sotto una fattispecie di illecito civile che risulta incompleta nei suoi elementi strutturali per la imputabilita’ soggettiva e per il danno ingiusto.

La Corte ha infatti correttamente escluso, dapprima la sussunzione sotto l’art. 2050 c.c. rilevando che il gioco di calcetto, per le modalita’ concrete di svolgimento, non costituiva esercizio di attivita’ pericolosa; giudizio in fatto non ricorribile in quanto congruamente motivato. Quindi ha considerato correttamente la fattispecie nell’ambito dell’illecito aquiliano (art. 2043 c.c.), escludendo la imputabilita’ soggettiva e del calciatore antagonista, che non aveva commesso un fallo (non rilevato dall’arbitro) e dell’associazione cui non era ascrivibile alcuna colpa in eligendo o in organizzando. L’incidente era avvenuto in condizioni di rischio consentito e cio’ elideva la ingiustizia del danno, (cfr. motivazione ff. 6 e 7).

Non appare pertinente il richiamo al precedente di questa Corte (Cass. sez. 3^ 8 agosto 2002 n. 12012) per la diversita’ della fattispecie del gioco di calcetto in una partita tra amici e quindi estranea alla tipologia di un calcetto secondo le regole regolamentari approvate dalle autorita’ sportive, come e’ nel caso in esame.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarita’ del caso, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA