Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7175 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 15/03/2021), n.7175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25914-2016 proposto da:

D.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BOSCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3935/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.D.A. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle entrate, in relazione all’atto di compravendita di un complesso immobiliare, con cui veniva rideterminato il valore con conseguente applicazione di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il valore dei beni trasferiti.

La Commissione tributaria regionale, avanti alla quale il contribuente aveva proposto impugnazione, rigettava l’appello.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3, art. 52, commi 2 e 2 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo la nullità dell’avviso di rettifica e liquidazione per difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di rettifica e liquidazione.

Il giudice d’appello non avrebbe rilevato che l’atto impugnato era privo di motivazione non essendo stati riportati, nè specificamente indicati gli elementi di fatto giustificativi della rettifica di valore, ed essendo uno degli atti assunti a comparazione riferito ad immobile eterogeneo quanto a classificazione catastale. Il riferimento ai dati OMI, pure contenuto nell’atto impugnato, avrebbe il valore di mera presunzione, da sola inidonea a sostenere la maggiore pretesa impositiva. La CTR, inoltre, non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione.

Con il secondo motivo, il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata, confermando le valutazioni operate dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di rilevare che, a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente in ordine alla rideterminazione del valore del compendio immobiliare e della perizia di parte prodotta in giudizio, l’Ufficio non aveva assolto all’onere della prova dimostrando gli elementi a fondamento dell’atto impugnato.

Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ovvero motivazione apparente in ordine alla ritenuta congruità del maggior valore del compendio immobiliare stimato dalla CTP in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Poichè i dati di comparazione utilizzati dall’Ufficio nell’avviso di rettifica non erano stati allegati nè indicati, la decisione della CTR di confermare la valutazione operata dal giudice di primo grado sarebbe priva di giustificazione logico-giuridica.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che l’obbligo di motivazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, risponde all’esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca (ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 13402 del 2020, Rv. 658108-01). La motivazione, in particolare, mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, al fine indicato. Pertanto, è necessario e sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, ed inoltre, in caso di ricorso a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, evidenzi (sia pure implicitamente) le ragioni che rendono inutilizzabili tali criteri nel singolo rapporto, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato, nel quadro del parametro prescelto, e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio (Sez. 5, n. 3388 del 2019, Rv. 65263701; Sez. 5, n. 4541 del 2000).

Si è altresì specificato che la L. n. 212 del 2000, art. 7, non può essere inteso nel senso di imporre un onere di allegazione che aggraverebbe l’Ufficio senza che sussista la correlata esigenza di evitare il pregiudizio del diritto di difesa del contribuente. All’Amministrazione finanziaria è, infatti, richiesto di porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali in modo che egli possa approntare la difesa senza un inesigibile aggravio. Ne deriva che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. Cass. n. 13342 del 2017: n. 11560 del 2016; Cass. n. 6914 del 2011).

In tema di imposta di registro, si è altresì affermato che l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente.

Nella specie, la CTR, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, si è espressamente pronunciata in ordine alla sussistenza della motivazione dell’atto impugnato, rilevando come l’Ufficio abbia accertato il maggior valore del compendio compravenduto con il criterio della comparazione, utilizzando le compravendite di due terreni (anni 2009 e 2010) e di un fabbricato, nonchè i cd. valori OMI, gli annunci presenti su Internet, e il listino del mercato immobiliare pubblicato dalla Camera di commercio. Tale conclusione trova conferma nello stesso ricorso introduttivo del presente giudizio, ove è riportato il contenuto dell’avviso di rettifica dal quale risulta che l’Agenzia delle entrate, oltre a descrivere il compendio immobiliare, ha indicato il criterio utilizzato per la rideterminazione del valore (criterio comparativo), ed ha specificato gli estremi della registrazione degli atti di compravendita assunti a comparazione, rendendoli in tal modo conoscibili al contribuente. L’adeguatezza di questa indicazione risulta peraltro comprovata dalla circostanza che tali atti sono stati conosciuti dal contribuente il quale ha infatti contestato la comparabilità dell’immobile oggetto di uno di essi, con quello oggetto dell’atto impugnato.

Quanto al riferimento ai valori OMI contenuti nell’atto impugnato, questa Corte ha escluso che essi costituiscano una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonei a condurre ad indicazioni di valore di larga massima, tenuto conto che il valore dell’immobile può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione. Pertanto, si è escluso che il giudice tributario possa fondare il proprio convincimento sui soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass., sez. 5, n. 2155 del 2019, Rv. 652213-01; Cass. n. 21813 del 2018, Rv. 650330-01).

Analoghe considerazioni valgono con riguardo al listino del mercato immobiliare pubblicato dalle Camere di commercio, nonchè agli annunci presenti su Internet.

Nella fattispecie, tali dati non costituiscono gli unici elementi assunti dall’Agenzia delle entrate a base della rettifica operata, ma essi si aggiungono alle risultanze degli atti di compravendita assunti a comparazione. Analogamente, il giudice d’appello, nel valutare la congruità del valore del compendio immobiliare così come rideterminato dalla CTP, non ha fondato il proprio convincimento esclusivamente su di essi, ma ha tenuto conto, oltre che di due degli immobili assunti a comparazione dall’Ufficio, anche degli elementi risultanti dalla perizia del contribuente.

Il secondo motivo è infondato.

La CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto condivisibile la rideterminazione del valore del compendio immobiliare operata dalla CTP, avvalendosi degli elementi addotti dal contribuente.

Il giudice d’appello ha infatti accolto le contestazioni da questi svolte in ordine alla utilizzabilità, ai fini della comparazione, di uno degli atti indicati dall’Agenzia delle entrate, avendo esso ad oggetto un immobile con diversa destinazione catastale (D2, alberghi) rispetto a quello oggetto di accertamento (D8, stalle e fienili) e su tale base ha confermato la riduzione del valore delle aree coperte rispetto a quello determinato dall’atto impugnato. Inoltre, anche tenendo conto della perizia di parte, ha ridotto il valore delle aree scoperte rispetto a quello accertato.

Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che l’obbligo di motivazione deve ritenersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 6 – 3, n. 22598 del 2018, Rv. 650880-01; Sez. un., n. 8053 del 2014, Rv. 629830-01).

Nella specie, il giudice d’appello ha specificamente ed adeguatamente dato conto del percorso argomentativo seguito per addivenire alla conferma della pronuncia di primo grado, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto congruo il valore rideterminato, facendo riferimento all’ubicazione dei beni, ai vincoli sugli stessi gravanti, alle risultanze della perizia di parte, nonchè sulla base dei dati tratti da compravendite di terreni analoghi situati nella stessa zona.

Ove poi, attraverso tale censura, la ricorrente abbia inteso sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio operata dalla CTR, in particolare sotto il profilo della quantificazione del valore dell’immobile, essa è inammissibile, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito (Cass., Sez. un., n. 34476 del 2019, Rv. 656492-03; Cass. n. 33373 del 20199).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA