Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7175 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19266-2020 proposto da:

ACQUAENNA SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIA FAZZI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 167,

presso lo studio dell’avvocato GAETA CANTARO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2020 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA depositata il 28/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2009 L.G.F. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nicosia, la AcquaEnna S.c.p.a. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito nel proprio fabbricato a seguito delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla rete idrico-fognaria del Comune di Nicosia, della cui gestione e manutenzione era affidataria la società convenuta.

AcquaEnna si costituì chiedendo di chiamare in causa, per essere manlevata in caso di soccombenza, il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Fondiaria-SAI S.p.a. (poi UnipolSai Assicurazioni S.p.a., e come tale di seguito indicata), e chiese, altresì, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, sostenendo che gli interventi eseguiti dai propri addetti sulla rete in questione in data 30 settembre 2007 erano stati tempestivi e risolutivi ed evidenziando, peraltro, di essere subentrata nella gestione della detta rete solo nell’ottobre 2005, per cui era esente da ogni responsabilità, dovendo attribuirsi le infiltrazioni a cause non conoscibili dalla medesima società, che aveva tenuto, invece, una condotta diligente.

Provvedutosi alla chiesta chiamata del terzo, la società assicuratrice si costituì e chiese il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva, eccependo la non operatività della copertura assicurativa, essendosi verificato l’evento prima della stipula del contratto dal quale, comunque, a suo avviso, era esclusa l’indennizzabilità del danno da infiltrazione.

Con sentenza n. 363/12, depositata il 5 dicembre 2012, il Tribunale di Nicosia accolse la domanda attorea e, per l’effetto, condannò AcquAnna al risarcimento, in favore dell’attore, del danno liquidato nella somma di Euro 5.980,51, comprensiva di rivalutazione ed interessi, accertò che la chiamata in causa era obbligata a tenere indenne in manieva la convenuta di quanto quest’ultima dovesse pagare in seguito a quella condanna all’attore, oltre alla franchigia di Euro 1.500,00, pose le spese di c.t.u. definitivamente a carico della società convenuta, che condannò anche alle spese di giudizio in favore dell’attore; compensò per il 25% tra la convenuta e la chiamata le spese di giudizio e condannò la società assicuratrice al pagamento del residuo 75%.

La sentenza di primo grado venne appellata dalla società assicuratrice.

Si costituì AcquaEnna S.c.p.a. concludendo per l’inammissibilità del gravame e, comunque, per il rigetto dello stesso, con conferma della sentenza impugnata salva la statuizione delle spese liquidate in favore del L.G. e poste, a suo avviso, erroneamente a suo carico per l’intero.

Con sentenza n. 303/2020, pubblicata il 28 maggio 2020, la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermò nel resto, rigettò la domanda di garanzia proposta in primo grado dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, condannò l’AcquaEnna alla restituzione, nei confronti della società assicuratrice, di eventuali somme che quest’ultima avesse nel frattempo pagato per sorte, interessi e spese, compensò del spese del doppio grado del giudizio di merito nei rapporti tra le predette società e quelle del secondo grado tra la società assicuratrice e il L.G..

La Corte d’appello ritenne che le cause delle lamentate infiltrazioni, iniziate nel l’ottobre 2007, erano finite, a seguito di riparazione della conduttura ad opera della AcquaEnna S.c.p.a., nel giugno 2008. Affermò, altresì, che il contratto di assicurazione stipulato tra la convenuta e la chiamata in causa decorreva dalle ore 24 del 1 gennaio 2006 e scadeva alle ore 24 del 1 gennaio 2009, pertanto, nel periodo in cui si erano verificate le infiltrazioni (ottobre 2007) e il momento in cui le stesse erano state eliminate a seguito di riparazione effettuate dalla società convenuta (giugno 2008) la copertura assicurativa era operante. Reputò inoltre quella Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, che la garanzia della polizza sottoscritta tra la convenuta e la terza chiamata non si estendeva alle infiltrazioni, fossero esse di acqua o liquami, salvo che non derivassero da una rottura, circostanza, quest’ultima, non dimostrata nel caso di specie.

La Corte territoriale trasse questa conclusione dal disposto della clausola 3, punto f), delle condizioni generali di contratto, che prevedeva che dall’assicurazione erano esclusi i danni “… di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acqua, terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua…”. Affermò quella Corte che il Giudice di prime cure aveva fatto rientrare la fattispecie all’esame nella previsione di cui all’art. 4 q) che, invece, prevedeva la estensione della copertura assicurativa tra le altre cose a quei danni “… conseguenti a contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratore, contenitori e condutture anche fognarie”, e ciò ritenendo che le infiltrazioni derivanti da rottura delle condutture sarebbero tra le cause di danni risarcibili coperti da polizza. Secondo la Corte territoriale, “analizzando le due clausole, si può acclarare che trattasi di due diverse patologie di danni; da una parte quelli derivanti da infiltrazioni di liquami, oggetto di causa, che sono praticamente esclusi dal risarcimento e copertura assicurativa, e dall’altro (4q) quelli relativi a contaminazione di acqua, terreno e aria a cui invece la copertura assicurativa viene estesa. Nell’infiltrazione, infatti, l’ammaloramento deriva dall’imbibizione o assorbimento di acqua, altro materiale o come nel caso in specie di liquami, nella proprietà altrui, mentre nella contaminazione non vi è assorbimento, ma un contatto tra due oggetti che ne rende uno malsano, infetto, e contaminato”.

Avverso la sentenza di appello AcquaEnna ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi e illustrato da memoria.

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe violato, nell’interpretare il contratto, gli artt. 1362, 1363 e 1367 c.p.c.. Deduce, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe violato il canone ermeneutico dell’interpretazione complessiva del contratto, concentrando la propria attenzione solo su due clausole di esso, limitandosi al solo senso letterale delle stesse e senza metterle in relazione con gli altri patti contrattuali (v. ricorso, in particolare p. 7 e 10-12). Se l’avesse fatto, la Corte territoriale sarebbe dovuta giungere alla conclusione che il tipo di responsabilità per la quale la società assicurata invocava la copertura assicurativa non era affatto esclusa dal novero dei rischi coperti dalla polizza.

1.1. Il motivo è fondato.

Il contratto stipulato tra la AcquaEnna e la UnipolSai era un’assicurazione della responsabilità civile.

Esso copriva il rischio che la Acquaenna potesse essere chiamata a rispondere dei danni causati “dall’esercizio… delle attività inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servizio “in concessione” del ciclo idrico integrato” (“Lett. B) descrizione dell’attività”, trascritta a p. 5 del ricorso).

Così descritto in linea generale il rischio assicurato, il contratto includeva poi, come è d’uso in questo tipo di polizze, alcune clausole di estensione, ed altre clausole di delimitazione del rischio assicurato.

1.1.1. Il rischio-base oggetto di copertura assicurativa, descritto in via generale alla clausola “B”, era esteso dalla clausola 4, punto 4.q (trascritta a pag. 6 del ricorso), la quale precisava che la garanzia si estende “ai danni conseguenti a contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratori, contenitori o condutture anche fognarie”.

1.1.2. Il medesimo rischio-base era, invece, delimitato dalla clausola 3, punto 3.f, la quale stabiliva che “dall’assicurazione sono esclusi i danni… conseguenti a: inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture;…”.

1.2. Il contratto, dunque, conteneva, tra le altre, due clausole:

– la prima (clausola 4, punto 4.q) estendeva la copertura della responsabilità civile della società assicurata ai danni causati a terzi e derivanti da “contaminazione da sostanze di qualunque natura a seguito di rottura accidentale di condutture”;

– la seconda (clausola 3, punto 3.f) escludeva la copertura della responsabilità civile della società assicurata per i danni causati a terzi e derivanti da “infiltrazioni e contaminazione di acque, terreni o colture”.

1.3. Quel che rileva, in questa sede, è che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione di rigetto della domanda di garanzia limitandosi a contrapporre il senso letterale della clausola 3, punt 3.f, al senso letterale dell’altra clausola 4, punto 4.q), così limitandosi alla lettura soltanto di una parte delle clausole contrattuali, ed in particolare non tenendo conto della “lett. B) descrizione dell’attività” e dell’art. 1 Sezione I – Responsabilità Civile verso terzi Oggetto della garanzia e dell’art. 14 – Interpretazione del contratto, così violando la Corte d’appello, non solo l’art. 1362, ma anche l’art. 1363 c.c., perché ha interpretato il contratto in modo parcellizzato e non complessivo e limitandosi peraltro al solo senso letterale di alcune clausole.

2. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

3. Le osservazioni svolte dalla società controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. non infirmano le conclusioni appena esposte evidenziandosi, peraltro, che contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la ricorrente non ha chiesto a questa Corte di – né questa Corte ha proceduto a – interpretare il contratto in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito; la società ricorrente ha prospettato quale vizio della sentenza impugnata la violazione delle norme di legge in base alle quali i contratti vanno interpretati. Pertanto, la ricorrente non ha prospettato una censura inammissibile perché concernente questioni di merito, ma ha lamentato un vizio di violazione di legge, censura del tutto ammissibile in sede di legittimità.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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