Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7174 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27561-2005 proposto da:

O.S., (OMISSIS), O.M., ON.

M., in persona del procuratore generale ad negotia Prof. D.

C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ONNIS SALVATORE con studio in

00127 Cagliari, Via Logudoro 48 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato GUELI

ADALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSACCI CARLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI emessa il 15 settembre

2005; R.G.N. 789/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato Carlo MASSACCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3.5.05 O.S., O.M. ed On.Ma. proponevano opposizione avverso il decreto del G.e.

del Tribunale di Cagliari in data 9.4.05 con cui veniva liquidata in favore dell’ing. M.C., nominato C.t.u. nel procedimento esecutivo immobiliare n. (OMISSIS), promosso da essi opponenti contro V.L., la somma complessiva di Euro 4.667,00 (di cui Euro 309,00 per spese ed Euro 4.368,00 per onorari) a titolo di competenze per l’attività svolta, lamentando in sostanza l’eccessività di tale liquidazione e chiedendo la revoca del decreto suddetto, con la conseguente liquidazione al M. dei compensi secondo il giusto valore dell’opera prestata.

Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 28.6.05, si costituiva il M. contestando quanto ex adverso dedotto.

Con ordinanza del 15.9.05 il giudice rigettava l’opposizione e contro tale provvedimento gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’intimato resisteva con controricorso.

I ricorrenti depositavano in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione di norme di diritto (D.M. 30 maggio 2002, artt. 12 e 13 emanato ai sensi della L. 12 gennaio 1991, n. 13, art. 2 in relazione all’art. 111 Cost., commi 1 e 4) e mancanza di motivazione.

Con il secondo motivo deducono la nullità del provvedimento gravato per attività abnorme dell’esperto non richiesta dal giudice.

1. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Si rileva, in via preliminare, che il provvedimento gravato ha spiegato in modo esauriente, con argomentazioni che si sottraggono ad ogni sindacato di omessa od illogica motivazione, tutte le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la proposta opposizione.

1.1. Il Tribunale, in particolare, ha innanzitutto evidenziato come la valutazione circa la validità e l’utilizzabilità degli esiti della disposta consulenza tecnica non possa che essere rimessa al giudice che l’ha disposta, restando invece riservato al giudice dell’opposizione il solo compito di valutare ed accertare se il primo giudice, nel liquidare il compenso, abbia in concreto osservato la normativa specifica che disciplina tale liquidazione e, dunque, i parametri normativi di cui al D.M. 30 maggio 2002.

1.2. Lo stesso Tribunale ha, quindi, rilevato come nel procedimento esecutivo il g.e. abbia formulato al c.t.u. quattro autonomi quesiti, ciascuno distinto dall’altro, e meritevole, dunque, di autonomo compenso ai sensi dell’art. 29, citato D.M., in quanto essi presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente tra loro.

Giustamente, infatti, il Tribunale ha precisato che il principio della ed. onnicomprensivita dell’onorario, sancito dal suddetto art. 29, non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini tecnico-peritali tra loro non interdipendenti, sebbene affidate allo stesso c.t.u..

Tale principio, viceversa, si applica con riferimento a tutte quelle attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento di incarico, risultano tuttavia strumentali rispetto all’accertamento tecnico.

Giustamente, quindi, è stato ritenuto che l’attività di rilevo topografico e redazione di planimetrie non è strumentale all’attività di stima di un cespite, in quanto assolve ad una funzione specifica e cioè consentire la precisa identificazione di ciascun bene ai fini dell’eventuale trascrizione catastale, per cui legittimamente è stato riconosciuto al C.t.u. un compenso distinto sia per l’attività di rilievo topografico e planimetrico che per quella di stima, essendo esse prestazioni contemplate in norme differenti (rispettivamente, D.M. 30 maggio 2002, artt. 12 cpv. e 13).

2. Tutto ciò premesso, si rileva che, come ha correttamente osservato l’ordinanza impugnata in merito all’atto d’opposizione, le stesse argomentazioni versate nel giudizio di legittimità non possono affatto trovare accoglimento, essendo pacifico che le questioni attinenti al contenuto intrinseco della consulenza, alla sua utilizzabilità per la causa ed alla correttezza delle metodologie praticate andavano sollevate esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo.

Gli unici profili valutabili in sede di legittimità sono, pertanto, quelli che attengono alle censure rivolte alla valutazione del Tribunale in ordine alla congruità della liquidazione contestata relativamente all’ammontare delle somme liquidate.

2.1. Già si è detto dianzi dei limiti entro cui deve essere interpretato il principio della cd. onnicomprensività dell’onorario D.M. 30 maggio 2002, ex art. 29 nonchè del fatto che, in presenza di distinti quesiti posti al c.t.u., ciascuna indagine tecnica postula una liquidazione separata del compenso.

2.2. Resta da dire che anche la denuncia della violazione dell’art. 13 del suddetto D.M., sia per quanto riguarda il calcolo dell’onorario sulla base dell’intero valore dei beni e non di quello della singola quota di spettanza del debitore esecutato e sia per quanto riguarda la liquidazione dell’onorario del C.t.u. sulla base del valore di ogni singolo lotto e non del valore globale dei lotti stessi, non presenta alcun fondamento, atteso che, da una parte, – come si evince dal testo dei quesiti posti al resistente – i medesimi avevano ad oggetto i singoli beni considerati nella loro interezza e non le quote oggetto d’espropriazione e, dall’altra, il raggruppamento dei 19 distinti appezzamenti di terreno in sette lotti risultava sufficientemente giustificato dalla omogeneità, per destinazione ed ubicazione, dei fondi aggregati nei singoli lotti.

Ne consegue che, nel primo caso, i compensi sono stati correttamente calcolati tenendo conto dell’intero importo stimato, secondo quanto stabilito dal citato art. 13, mentre, nel secondo caso, data l’evidenziata omogeneità dei lotti valutati alla stregua di un unico compendio immobiliare, e come tali richiedenti una medesima attività d’indagine e di verifica tecnica, risulta pienamente legittima la liquidazione del compenso in base al valore di ogni singolo lotto.

2.3. Si rileva ancora, per quanto attiene alla censura di mancata motivazione in ordine alla doglianza (v. pagg. 11 e 12 del ricorso) circa il riconosciuto onorario al C.t.u., ai sensi del D.M. del 2002, art. 12 per “rispondenza alle prescrizioni di progetto”, che tale censura, integrando un vizio di omessa pronuncia, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. risulta inammissibile, in quanto proposta sotto il profilo del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anzichè sotto quello della nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 (v. Cass. sez. 3, 17.1.2003, n. 604).

3. Quanto, infine, alla doglianza di cui al secondo motivo, osserva il Collegio che il Tribunale ha correttamente giustificato la propria decisione di riconoscere al C.t.u. le spese sostenute per acquisire la documentazione catastale, nonostante che tale documentazione fosse già acquisita in atti, sul presupposto di un potere discrezionale, in capo al C.t.u. stesso, di richiedere, ai fini di un compiuto espletamento del proprio incarico, tutta quella documentazione ritenuta necessaria a tal uopo.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettata, mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

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