Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7174 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 15/03/2021), n.7174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4364-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA 44,

presso lo studio dell’avvocato PIERO FARALLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI GRAVANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8979/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. C.F., C.R., C.G. e C.A. impugnavano l’avviso di accertamento relativo atto di donazione e vendita del (OMISSIS) (atto notarile n. (OMISSIS)), con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i valori dichiarati dei fondi di loro proprietà, i quali, alcuni ricadevano in zona D/1 e quindi edificabili. La CTP di S. Maria C.V. prima, e la Commissione di secondo grado dopo confermavano l’illegittimità dell’avviso di accertamento.

L’agenzia impugnava la sentenza di secondo grado dinanzi alla CTC di Napoli e i contribuenti proponevano appello incidentale, insistendo sulla natura agricola delle particelle, allegando il certificato urbanistico delle aree. La CTC accoglieva il gravame ritenendo che non tutte le particelle oggetto dell’atto pubblico di vendita fossero di natura agricola e rinviava alla CTR della Campania, in quanto non era stata considerata la stima UTE posta a base dell’accertamento.

La CTR della Campania affermava la correttezza dell’operato dell’Ufficio, confermando la sentenza della CTC e compensava le spese, in assenza di costituzione dei contribuenti.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8979/39/15, depositata il 16 ottobre 2015 e non notificata della Commissione Tributaria Regionale della Campania, svolgendo tre motivi.

L’ufficio resiste con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 160 c.p.c., e la nullità della sentenza della CTC della Campania n. 2549/2009, assumendo che le notifiche dell’atto di gravame e dell’avviso di trattazione dell’udienza non si erano perfezionate.

3. Con la seconda censura, si prospetta la violazione dell’art. 339 c.p.c., e la nullità del gravame proposto avverso la sentenza emessa dalla Commissione di secondo grado n. 575/1994, che, in quanto aveva deciso secondo equità, non era impugnabile.

4. Con la terza censura, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente alla sentenza della CTR della Campania oggetto del presente ricorso per cassazione, riproducendo le difese svolte in primo grado in merito alla inedificabilità delle particelle oggetto dell’atto pubblico di donazione e di vendita.

5. Le prime due censure concernenti la nullità della notificazione dell’impugnazione della decisione della CTR della Campania proposta alla CTC della Campania e l’inammissibilità dell’impugnazione della sentenza n. 575/1994 emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado, non superano il vaglio di ammissibilità.

In primo luogo, in quanto avendo proposto ricorso incidentale nel giudizio dinanzi alla CTC – come emerge dalla sentenza della CTR della Campania – i ricorrenti avrebbero dovuto formulare le loro eccezioni in quella sede o tutt’al più dinanzi alla CTR della Campania in sede di rinvio.

D’altra parte, non va trascurato che oggetto del presente ricorso per cassazione è la sentenza della CTR della Campania n. 8979/2015 allegata al ricorso, e non certamente la sentenza della CTC (seguita peraltro dal successivo giudizio dinanzi alla CTR della Campania in sede di rinvio) per la quale è ormai spirato il termine di legge per l’impugnazione.

5.1 Sotto altro profilo, in assenza della trascrizione delle relate di notificazione del ricorso dinanzi alla CTC della Campania, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

In particolare, come è stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione, ma, a tal fine, non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, un generico richiamo ai vizi della notificazione, bensì, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata – con l’indicazione della data della stessa -, specificando la sede in cui gli atti sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo dunque alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato.(Cass. n. 17424/2005; n. 5185/2017).

6. L’ultimo motivo è inammissibile.

I contribuenti, nel denunciare il vizio di motivazione della sentenza impugnata hanno introdotto surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia; essi si sono limitati a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni su elementi di fatto (natura delle aree, vincoli,), finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità.

Le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità. Esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373). In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi (S.U. n. 8053 del 2014; S.U. n. 34476/2019).

7. In conclusione va dichiarata inammissibilità del ricorso, con aggravio di spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

– Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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