Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7174 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 509/2019 proposto da:
K.H., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Giorgetti,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Corso Mazzini
n. 100, Ancona, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 12502/2018 del Tribunale di Ancona, depositato
il 7/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/02/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 7 novembre 2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato delle istanze di protezione internazionale avanzate da K.H., cittadino (OMISSIS), il quale aveva narrato che in esito alla guerra civile, la sua famiglia si era disgregata: il padre ed i fratelli erano stati assassinati da banditi ed egli era rimasto con uno zio, che lo maltrattava. Nel corso di un alterco, aveva colpito un cugino, che in seguito era deceduto. Da qui, per il timore della reazione dello zio, la decisione di lasciare il proprio Paese.
Il Tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, ha rapportato i fatti narrati a vicende di vita privata e giustizia comune, ha escluso la sussistenza della situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato nella regione di sua provenienza ed i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, anche in riferimento agli evidenziati problemi di salute.
Ricorre il richiedente sulla base di quattro motivi. L’Amministrazione è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile. Consta, dall’esame degli atti, che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale con piego spedito il 7 dicembre 2018. Il ricorrente non ha, tuttavia, dato prova, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, che esso sia stato ricevuto dal destinatario.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 18361 del 2018), la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.) è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
3. E’ stato, inoltre, affermato che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può esser prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c.. Nel caso, ricorrente nella specie, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento fino all’adunanza odierna, ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione va, pertanto, dichiarato inammissibile)non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.,.
4. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020