Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7174 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18672-2020 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE MAJORCA;

– ricorrente –

contro

G.C., G.P.P., quali eredi della madre

A.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 30,

presso lo studio dell’avvocato FLORIANA RISUGLIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARCO RODANTE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2362/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 4/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.C. e Ristora S.r.l. proposero opposizione, dinanzi al Tribunale di Siracusa, avverso il d.i. n. 915/2015 con cui era stato loro ingiunto di pagare, a A.C., l’importo di Euro 24.000,00 a titolo di canoni di locazione, oltre interessi legali e spese.

Gli opponenti dedussero l’inesistenza del credito, rappresentando di non aver assunto alcuna obbligazione con l’opposta nonché l’inidoneità della ricognizione di debito posta a fondamento dell’ingiunzione a far sorgere un obbligo di pagamento, e chiesero la revoca del d.i. opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. dell’ A.. Quest’ultima si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del d.i. in parola.

Il Tribunale adito rigettò l’opposizione e condannò gli opponenti alle spese del grado.

In particolare il Giudice del primo grado ritenne che la ricognizione di debito operata dal F., sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante di Ristora S.r.l., fosse idonea a costituire fonte dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1988 c.c., in quanto dispensava la parte a favore della quale era operata dall’onere della prova del rapporto fondamentale.

Precisò il Tribunale che, pertanto, doveva ritenersi sussistente il credito azionato in via monitoria, evidenziando che la parte opponente non aveva fornito la prova dell’inesistenza del contratto di locazione, dedotto quale rapporto fondamentale dalla creditrice opposta; osservò che nessun disconoscimento era stato operato né in relazione al contratto del 5 gennaio 2005, allegato al ricorso monitorio, né con riferimento alla scrittura provata del 15 ottobre 2014, allegata all’atto di costituzione dell’opposta (atti, questi, entrambi sottoscritti dal F., sia in proprio che nella predetta qualità) e che, anzi, il difensore dell’opponente aveva dichiarato nell’atto di opposizione che il proprio assistito aveva sottoscritto la “dichiarazione di debito” in totale buona fede, senza rendersi conto della sua valenza giuridica.

Avverso la sentenza di primo grado F.C. propose appello, sostenendo che nulla fosse da lui dovuto a A.C., atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la dichiarazione già richiamata, pur contenendo la dicitura “in proprio”, non avrebbe fatto sorgere in capo al predetto un’obbligazione solidale con quella di Ristora S.r.l..

Ad avviso dell’appellante, utilizzando i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., risultava che in quella scrittura il F. avesse speso il nome di Ristora S.r.l., si facesse specifico riferimento al contratto di locazione intercorso tra Ristora S.r.l. e l’ A. e non vi fosse alcun riferimento a diverse ed ulteriori obbligazioni. Secondo il F., pur a voler qualificare la predetta scrittura privata come ricognizione di debito e/o promessa di pagamento, trattavasi di ricognizione di debito e/o di promessa di pagamento titolata, facente cioè specifico riferimento al rapporto locativo sottostante. L’appellante richiamò il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e anche quando è titolata produce il mero effetto dell’astrazione processuale della causa debendi, dispensando dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido, con la conseguenza che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto. Osservò che nella predetta scrittura privata si precisava che la somma di Euro 24.000,00 era dovuta per la “mancata corresponsione dei canoni di locazione per uso commerciale conosciuto dalle parti, riferito all’immobile sito in (OMISSIS)”. Rappresentò che era pacifico che tale contratto fosse stato stipulato tra l’ A. e Ristora S.r.l. e che ad esso era del tutto estraneo il F.. Sostenne, proprio sulla base del richiamato principio, che il Tribunale avrebbe dovuto escludere l’esistenza del rapporto fondamentale e ritenere che il F. non fosse obbligato nei confronti dell’ A..

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 2362/2019, pubblicata il 4 novembre 2019, ritenendo nella specie, quanto alla posizione del F., sussistente una espromissione senza liberazione del debitore originario, ai sensi, dell’art. 1372 c.c., rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito F.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso G.C. e G.P.P., quali eredi della madre A.C..

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 183 c.p.c., il ricorrente assume che la Corte di merito nel rigettare l’appello ha riqualificato la scrittura privata come contratto di espromissione, così incorrendo in ultra petizione.

1.1. Il motivo è infondato in base al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice d’appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il “petitum” e la “causa petendi” – come avvenuto nel caso all’esame, contrariamente all’assunto del ricorrente – ed eserciti tale potere-dovere nell’ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass., ord., 15/05/2019, n. 12875; v. anche in motivazione Cass., ord., 17/01/2019, n. 1244, non massimata). Questa Corte ha pure precisato che il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass., ord., 11/06/2021, n. 16608).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dei criteri di ermeneutica dei contratti e degli artt. 1362 e ss. c.c. – qualificazione del negozio giuridico, riconducibilità dell’atto a F.C. e nullità dello stesso”, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Corte di merito, “nell’assegnare validità ed efficacia alla scrittura privata e nel ricondurne la paternità a F.C. ha violato i fondamentali canoni ermeneutici e quelli indicati dagli artt. 1362 e segg. cc. In particolare: la scrittura privata allegata dalla sig.ra A. non riferibile a F.C., ma alla Ristora srl di cui il F. è amministratore. La scrittura privata non può essere qualificata contratto di espromissione, ma dichiarazione e/o ricognizione di debito, con la sua conseguente nullità per inesistenza del rapporto fondamentale” (v. sintesi del motivo riportata a p. 2 del ricorso).

Assume il ricorrente che l’espressione “in proprio” contenuta nella scrittura privata in parola debba essere interpretata “nel senso di far riferimento a F.C. quale organo idoneo a rappresentare nel mondo esterno la volontà della Ristora Srl, di cui ha esplicitamente speso il nome e non invece quale indicatore di un personale obbligo”” e che la Corte di merito “falsamente applicando l’art. 1367 c.c. è pervenuta ad una tralaticia sanatoria di un atto nullo, confondendo la necessità di interpretare il contratto in modo che avesse un qualche effetto con la necessità di accertare la reale natura del contratto”.

2.1. Il motivo va disatteso.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata – nei soli ristretti limiti ora consentiti alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o s lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9/10/2012, n. 17168; Cass., ord., 15/11/2017, n. 27136). Questa Corte ha pure ripetutamente chiarito che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 17/03/2014, n. 6125; Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 22/02/2007, n. 4178).

Ritiene il Collegio che, nella specie, la Corte di merito, proprio partendo dal dato testuale della scrittura privata più volte ricordata e precisando di dover ricostruire la volontà delle parti, utilizzando i canoni interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., non dovendosi comunque limitare al senso letterale delle parole ma interpretare le clausole nel senso che possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, ha operato una interpretazione del tutto plausibile della scrittura in parola e non in contrasto con le regole di interpretazione del contratto (v. anche Cass. 18/05/1967, n. 1048), rimarcandosi che l’elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici previsti dal codice civile.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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