Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7173 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 29/03/2011), n.7173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10547/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avv. LUCISANO Claudio, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale ad litem in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 11/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 21.2.08, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 21/4/2008 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva il gravame interposto dalla contribuente sig. P.R. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Torino di sostanziale rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento in rettifica emesso dall’Agenzia delle entrate di Ciriè a titolo di IRPEF e contributo INPS per l’anno d’imposta 2003.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

Resiste con controricorso la P., che propone altresì ricorso incidentale.

Con il 1^ motivo la ricorrente principale denunzia violazione del litisconsorzio necessario.

Il motivo è fondato.

Emerge dall’impugnata sentenza che la vicenda in oggetto attiene ad avviso di accertamento emesso, all’esito di rettifica operata nei confronti della società di persone Scarabosio Luciano & C. s.n.c., nei confronti della contribuente quale socia della medesima a titolo di IRPEF e (maggior) contributo INPS per l’anno d’imposta 2003, e che il giudizio di merito sì è invero svolto senza la partecipazione della società e degli altri soci.

Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

A tale stregua, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale, pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza andrà cassata, con declaratoria di nullità dell’intero giudizio e conseguente rimessione delle parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati;

atteso che va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e procedere a nuovo esame;

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio dichiarato nullo.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero giudizio, compensandone le spese. Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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