Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7173 del 21/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.21/03/2017),  n. 7173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17377-2011 proposto da:

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NICASTRO 11 (C/O STUDIO STIVALI), presso lo studio

dell’avvocato SILVIA STIVALI, rappresentato e difeso dagli avvocati

ATTILIO STRACUZZI, OTTAVIO STRACUZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 59 – OSTIA,

presso lo studio dell’avvocato DORA LA MOTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/03/2011 r.g.n. 1120/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Messina respinse il ricorso proposto da B.G. nei confronti della Provincia Regionale di Messina, volto all’accertamento del diritto al pagamento del TFR in relazione allo svolgimento dell’incarico di collaborazione esterna affidato il 2.8.2000.

2. La Corte di Appello di Messina, adita dal B., ha confermato detta sentenza.

3. La Corte territoriale ha escluso che le fonti legali, costituite dalla L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 7, come modificata dal D.Lgs. n. 267 del 2000, prevedente la possibilità del ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per il conseguimento di obiettivi determinati, e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 11, artt. 42 e 116, dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, e dall’art. 1 c.c., la L. n. 311 del 2004, artt. 11 e 42, e il contratto individuale consentissero di ricostruire il rapporto dedotto in giudizio in termini di subordinazione; ha conseguentemente negato che al B. competesse il T.F.R. ed ha escluso la rilevanza che detto emolumento fosse stato riconosciuto ad altri soggetti ai quali era stato attribuito un incarico analogo a quello attribuito al ricorrente.

4. Avverso detta sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale la Provincia Regionale di Messina, ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi del motivo del ricorso.

5. Con l’unico motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione di norme di diritto e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro ed omessa, ovvero, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

6. Il ricorrente asserisce che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 267, della L. n. 388 del 2000, art. 69, comma 14, della circolare INPDAP n. 29 del 2000, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione “presso lo stesso o altro Ente iscritto all’INPDAP” deve procedersi alla liquidazione del TFR se tra il primo ed il secondo rapporto non vi è soluzione di continuità. Deduce la continuità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato il 1.8.2000 e l’incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale affidato con decorrenza dal giorno successivo e sino al 28.5.2003. Dopo avere precisato che tali deduzioni costituiscono mera specificazione delle questioni in diritto già proposte “nel primo e secondo grado del presente giudizio”, lamenta che in ordine a detta questione, comunque rilevabile di ufficio in virtù del principio “iura novit curia”, la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare.

Esame del motivo.

7. Il motivo è inammissibile.

8. La Corte territoriale, come innanzi evidenziato, ha escluso il diritto del ricorrente al TFR perchè ha ricondotto il rapporto dedotto in giudizio alla tipologia della collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, prevista dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 51, comma 7, come successivamente modificato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, comma 8, art. 116, comma 6 e, successivamente alla stipula del contratto dedotto in giudizio, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, comma 6. Ha qualificato come autonoma la collaborazione espletata dal B. sulla scorta dell’esame del contratto individuale stipulato tra questi e la Amministrazione della Provincia Regionale di Messina.

9. Ebbene, il ricorrente omette di indicare nella rubrica e nella parte argomentativa quali siano le norme violate o malamente interpretate ed applicate alla fattispecie dedotta in giudizio (ex multis Cass. 21297/2016, 4233/2012, 26091/2005, 13104/2003; Cass. Ord. 187/2014) ma si limita a sostenere la tesi della continuità tra il rapporto di lavoro subordinato che l’avrebbe legato all’Amministrazione sino al 1.8.2000 e quello instaurato in relazione all’incarico di collaborazione esterna, senza preoccuparsi di affermare o negare la applicabilità delle disposizioni invocate e la riconducibilità ad esse della fattispecie dedotta in giudizio.

10. Inoltre, la questione della continuità dei rapporti, non trattata nella sentenza impugnata, nè prospettata ai giudici del merito, per quanto sì desume dal tenore delle difese svolte nel giudizio di merito riportate nel ricorso, è inammissibile in quanto, diversamente da quanto opina il ricorrente, comporta accertamenti in fatto (Cass. 14126/2015, 21612/2012, 23675/2013, 4787/2012, 24382/2010, 20518/2008, 12239/2007, 15961/2007, 3664/2006, 14590/2005, 9765/2005, 1273/2003, 6542/2004,6542/2004, 14905/2002, 9946/2001,724/2001, 12025/2000, 9861/2008, 9941/1996).

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA