Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7173 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 15/03/2021), n.7173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15965-2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 704/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.D. ricorre, sulla base di due motivi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 704/7714, depositata il 4 aprile 2014, e non notificata, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di liquidazione Invim in relazione all’atto di alienazione di terreno del (OMISSIS) – successivo alla notifica di avviso di accertamento non opposto, con il quale di veniva rideterminato il valore del terreno in quanto divenuto edificabile -, la CTR della Calabria nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo la sentenza impugnata ben motivata ed inammissibili tutte le censure proposte, essendo divenuta definitiva la pretesa tributaria portata dall’avviso non impugnato.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Parte contribuente ha depositato memoria difensiva in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo, si lamenta violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 140 c.p.c., per avere i giudici regionali confermato la prima sentenza che aveva ritenuto “che l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla contribuente”, il quale invece era stato notificato senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., vale a dire senza l’invio della seconda raccomandata. Precisa, la ricorrente che in assenza della destinataria “il plico era stato depositato presso l’ufficio postale e rispedito al mittente per compiuta giacenza”.

3. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR omesso di argomentare il decisum e di esplicare le ragioni sulla base delle quali si fonda il suo convincimento.

4. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

E’ principio consolidato della giurisprudenza di questa corte quello secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005).

Detto principio, pur nella sua apparente assolutezza, deve essere rettamente inteso: l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c., non è infatti fine a sè stesso, ma strumentale al dispiegamento della funzione che è propria d detti requisiti. Ora, nel caso sia denunciata la nullità o inesistenza di una notifica, se la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione è funzionale alta percezione immediata, da parte della Suprema Corte, della rilevanza del vizio denunciato (in questi termini, v. la già citata Cass. n. 17424/2005), è evidente che l’omessa trascrizione non può implicare la sanzione processuale ove essa non sia utile allo scopo che la legge si prefigge.

Nel caso che occupa, invece, in cui si è censurata la pronuncia in ordine alla regolarità delle operazioni notificatorie che sembrerebbero essere state svolte con le formalità della “compiuta giacenza”, ma, ad avviso della ricorrente, senza l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 140 c.p.c., appare evidente l’assoluta necessità della trascrizione della relata ai fini alla verifica delle modalità di esecuzione delle operazioni notificatorie e della fondatezza delle censure sollevate.

5. Il secondo mezzo è fondato.

La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente; mentre va cassata la decisione con cui la commissione territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, come avvenuto nel caso all’esame (Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 28139 del 2018).

8. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso principale; accolto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Calabria, in altra composizione.

P.Q.M.

– dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accolto il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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