Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7172 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SAMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 43,

presso l’avv. D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Gianni Marongiu, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 23/09/08, depositata il 9 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per la controricorrente;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale dott. Domenico

Iannelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 23/09/08, depositata il 9 aprile 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento notificata alla Immobiliare SAMA s.r.l. a seguito di controllo formale della dichiarazione IRPEG relativa al 1993, in quanto tardivamente notificata nel 2002.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione, proposta dall’Ufficio appellante, di inammissibilità del ricorso introduttivo perchè proposto nei confronti dell’Agenzia anzichè del concessionario della riscossione, unico soggetto legittimato, trattandosi di censura di tardività della notifica della cartella.

Con il secondo motivo, si insiste sulla detta eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

I motivi appaiono manifestamente infondati.

Premesso che deve ritenersi che l’anzidetta eccezione, data la sua natura pregiudiziale, sia stata implicitamente rigettata dal giudice, nel merito costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio: la legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. nn. 22939 del 2007, 369 del 2009).

3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato nel ricorso come quarto, in quanto quello indicato come terzo è la reiterazione del secondo), si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto perentorio, anzichè meramente ordinatorio, il termine di notificazione della cartella di pagamento.

Anche tale motivo appare manifestamente infondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni: siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), per le quali il termine di notifica della cartella è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della detta presentazione (salvo che si tratti – ma non è il caso di specie – di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999) (Cass. nn. 16826 e 20384 del 2006, 4255 e 14861 del 2007).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA