Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7172 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19834-2005 proposto da:

C.R., (OMISSIS), B.L.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AREZZO 54,

presso lo studio dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

P.L., COND. (OMISSIS), R.

G., M.I., COFFEE CORNER DI PONTA LINO & C. SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 515/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione 2^ Civile, emessa il 30/03/04, depositata il 20/07/2004;

R.G.N. 1415/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato Flaviano MINDOPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20.3.98 C.R. e B. L., titolari della ditta “Il Frutteto”, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia P.L., proprietario del fondo commerciale ad essi locato, per sentirlo condannare all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni interessanti i locali suddetti e all’esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione ed il ripristino dei luoghi medesimi, nonchè al risarcimento dei danni tutti patiti ed all’indennizzo per il periodo di chiusura richiesto per l’esecuzione delle opere di ripristino.

Il convenuto chiedeva il rigetto delle suddette domande e l’autorizzazione a chiamare in causa il Condominio di (OMISSIS) per sentirne la condanna all’eliminazione della causa delle infiltrazioni d’acqua ed all’esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei locali.

Il Condominio chiedeva la riunione del procedimento ad altro più remoto, nel quale era stato chiamato in causa dal convenuto R.G. che, previo accertamento della responsabilità del Condominio per i danni arrecati alla s.a.s. Coffee Corner, chiedeva la sua condanna alle somme accertate e liquidate in corso di causa, mallevando il R. stesso di quanto fosse tenuto a pagare a parte attrice.

Con sentenza n. 2146/01 l’adito Tribunale condannava il P. a pagare agli attori la somma di L. 5 milioni, oltre interessi legali dalla decisione al saldo ed a rimuovere le cause delle infiltrazioni che pregiudicavano l’uso pattuito del bene locato.

Il P. proponeva appello nei confronti sia del Condominio che dei propri conduttori, i quali proponevano a loro volta appello incidentale circa il quantum liquidato dal primo giudice.

Con sentenza depositata il 20.7.04 la Corte d’appello di i Genova riteneva in parte infondata ed in parte r inammissibile la suddetta impugnazione incidentale, confermando la liquidazione fatta dal giudice di prima istanza.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il C. ed il B.L., con due motivi, mentre non hanno svolto alcuna attività difensiva gli intimati P., Condominio di (OMISSIS), R.G. e B. I. e soc. Coffee Corner.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1223 c.c. circa il risarcimento del danno ed il credito accessorio da interessi sul capitale, non avendo la Corte di merito tenuto conto del fatto che il diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale integra un debito di valore e che di conseguenza gli interessi sulla somma liquidata vanno riconosciuti dal giorno della domanda.

Con il secondo motivo lamentano la stessa violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, del diritto alla rivalutazione monetaria con la medesima decorrenza dal giorno della domanda.

Peraltro, va esaminata in via preliminare la questione, della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti intimati, nessuno dei quali, come si è detto, si è costituito nel presente giudizio.

Infatti, nel caso di specie la notificazione del ricorso per cassazione sia nei confronti del P., diretto contraddittore dei ricorrenti, che nei confronti degli altri intimati risulta essere stata effettuata a mezzo del servizio postale, e cioè ai sensi dell’art. 149 c.p.c. mediante menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale la copia dell’atto viene spedita al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza però che la consegna dell’atto possa essere stata eseguita materialmente dall’agente postale al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece a causa del cambiamento di residenza o domicilio del domiciliatario stesso ovvero per essere quest’ultimo “sconosciuto” all’indirizzo medesimo.

In questa situazione non può non considerarsi la notificazione stessa come non avvenuta, nè può essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso, trattandosi non di nullità, ma di inesistenza della notificazione.

Non può, infatti, rinnovarsi ciò che non è mai avvenuto.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, senza nulla statuire circa le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla da statuire circa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

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