Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7172 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 15/03/2021), n.7172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3887-2015 proposto da:

A.M., G.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIRARDI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5947/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. A.M., C.M.A. e Gi.Ma. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro emesso dall’Agenzia delle entrate relativamente all’atto di compravendita dell'(OMISSIS) fondata su una stima dell’Agenzia del territorio (pari ad Euro 43.281,00 anzichè 5.000,00 Euro dichiarati) concernente un appezzamento di terreno in parte ricadente in zona agricola ed in parte in zona verde destinato ad attrezzature collettive (impianti sportivi).

A fondamento del ricorso, parte contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell’atto di rettifica a cui non risultava allegato l’atto di comparazione, nonchè la sussistenza di vincolo di inedificabilità dell’area (in parte qua) compresa nella zona verde e la minore estensione di questa area rispetto a quella identificata dall’Agenzia.

Nel corso del giudizio di primo grado, l’Agenzia rettificava l’estensione del terreno ricadente in zona verde in mq 1965 (pari alla metà dell’intero).

La CTP di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l’importo nella misura del 50% del valore accertato.

Il gravame dei contribuenti veniva respinto dalla CTR della Campania, che confermava la prima decisione, sul presupposto che i primi giudici avevano correttamente operato una riduzione equitativa del valore complessivo dell’accertamento.

La contribuente ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza n. 5947/46/2014 pubblicata il 13.06.2014.

L’agenzia delle Entrate resta intimata.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura, si lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 2 bis, nonchè dello statuto del contribuente, art. 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè violazione degli artt. 112,113,115,116,132 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 53 e 111 Cost.; oltre a omesso esame dei motivi decisi ex art. 360 c.p.c., n. 5, error in procedendo; per avere i giudici regionali omesso di statuire sia sulla eccepita carenza motivazionale dell’avviso, cui non era stato allegato l’atto notarile utilizzato quale parametro di riferimento valutativo, sia sugli altri motivi dedotti anche in appello e relativi all’omesso assolvimento dell’onere della prova – gravante sull’ente finanziario – in merito al valore del terreno, che, in quanto ubicato in zona verde, era da considerare alla stregua di terreno non edificabile.

3. Con il secondo motivo, che lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53, e violazione degli artt. 112,113,115,116,132 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., degli artt. 53 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3, parte contribuente denuncia l’erronea valutazione del computo delle superficie e della soluzione adottata, in quanto reputando in via equitativa che solo la metà della superficie del terreno ricadesse in zona verde, il valore dell’area al metro quadro risultava addirittura maggiore di quello rettificato con l’avviso di accertamento.

4. Il ricorso è inammissibile, avendo parte contribuente omesso di dimostrare l’avvenuta notificazione del ricorso per cassazione.

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 16601 del 2019; n. 26287 del 2019; n. 25552 del 2017; n. 13639 del 2010).

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’agenzia fiscale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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