Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7171 del 21/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.21/03/2017),  n. 7171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1755-2015 proposto da:

PROFIT GROUP S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

IRACE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARO, 25, presso lo studio dell’avvocato LEILI MAZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO IANNUCCI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 4950/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/09/2014 R.G.N. 4726/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 4950/2014 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia n. 17093/2011 del Tribunale capitolino, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento comminato a F.A. l'(OMISSIS) e, per l’effetto, ha ordinato alla Profit Group spa di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di Euro 1.522,83, oltre accessori e spese di lite.

2. La Corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, ha precisato che: a) pur lavorando dal 13.5.2008 al 5.6.2009 alle dipendenze della Telereporter Roma srl come segreteria ed addetta alla reception inquadrata nel 3^ livello del CCNL Spettacolo TV Private, in effetti il rapporto di lavoro di F.A. doveva essere riferito alla Profit Group spa che esercitava una vera e propria subordinazione, a mezzo di tale Schermi, sui dipendenti di Roma della citata Telereporter Roma srl; b) in relazione all’adottato licenziamento nessunq,prova era stata fornita dalla Profit Group, effettiva datrice di lavoro, in merito alla impossibilità di adibire la F. a mansioni diverse nell’ambito di tutta la realtà societaria; c) alla dichiarata illegittimità conseguiva, a titolo risarcitorio, la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto dalla data di recesso a quello di effettiva reintegra.

3. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la Profit Group spa affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso F.A.. La Bravo Produzioni Televisive srl è rimasta intimata.

5. Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata declaratoria di improcedibilità della domanda azionata in appello verso essa società fallita; della violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., artt. 45, 52 e 95, nonchè della nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare la società sostiene che, nelle more del giudizio di appello era stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Milano n. 608/2012, per cui si verteva in una chiara ipotesi di improcedibilità della domanda per sopravvenuto fallimento non dichiarato che controparte non poteva non conoscere; in ogni caso deduce che la sentenza risultava emessa nei confronti di una parte alla quale non era stato consentito di partecipare al giudizio in violazione dell’art. 101 c.p.c..

7. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) e, cioè, la assoluta e conclamata autonomia della sede degli organi amministrativi e degli uffici della Profit Group spa e Telereporter srl (ex art. 360 c.p.c., n. 5), non operando la prima società nel locale situato in via (OMISSIS) ove la F. aveva reso la prestazione lavorativa.

8. Con il terzo motivo la società denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1414 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5) per avere la gravata sentenza presupposto l’esistenza di un soggetto unitario esistente tra due distinte e differenti persone giuridiche pur mancando la prova, ma prima ancora la deduzione e la allegazione dei fatti che sarebbero stati idonei a provare l’intento simulatorio o fraudolento che avrebbero legittimato l’affermazione della fictio iuris.

9. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.p.c., comma 1, e art. 115 c.p.c., comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell’unico centro di imputazione giuridica di interessi tra le due società, in via presuntiva, pur in assoluta e comprovata assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e con una inversione del ragionamento logico – giuridico.

10. Il primo motivo non è fondato stante l’irrilevanza processuale della causa interruttiva con riferimento alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello.

11. La Profit Group spa, infatti, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 5.10 Luglio 2012: fallimento poi revocato con sentenza della Corte di appello di Milano del 19.12.2012 (depositata il 24.1.2013).

12. Il ricorso di appello è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 22.6.2012; il 30.1.2013 è stato notificato alla citata società presso il difensore di primo grado.

13. Sia l’iscrizione a ruolo che la notifica del ricorso di appello sono avvenuti, pertanto, allorquando la società era in bonis e, pertanto, la scelta di non costituirsi nel relativo giudizio, restando contumace, è da imputare esclusivamente alla società.

14. Giova ricordare che i requisiti dell’impugnazione devono sussistere al momento della sua notificazione, segnando essa il raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato (cfr. Cass. sent. n. 16754/2013).

15. Nè sono ravvisabili vizi nella notifica dell’atto di appello al procuratore del giudizio di primo grado della Profit Group spa per il principio di ultrattività del mandato alle liti sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 15295/2014).

16. Il secondo motivo è parimenti infondato.

17. In tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, (applicabile al caso di specie), la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi ed obiettivamente incomprensibili (tra le altre Cass. Sez. Un. sent. n. 8053/2014; Sez. 6-3 sent. n. 12928 del 9.6.2014).

18. L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dall’art. 54 citato – deve afferire a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti e alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio (Cass. Sez. Un. n. 24148/2013; Cass. sent. n. 5133 del 5.3.2014).

19. Nel caso in esame la Corte di merito, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, ha richiamato specifiche circostanze (emerse dal complesso delle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione prodotta) per ritenere il rapporto di lavoro della F. riferibile alla Profit Group sa.

20. In particolare ha sottolineato i seguenti elementi: a) le retribuzioni e le competenze di fine rapporto corrisposte alla dipendete dalla Profit Group spa; b) la gestione degli aspetti amministrativi dalla sede di Milano della Profit Group spa; c) la prestazione dell’attività lavorativa indifferentemente svolta in favore delle due società; d) l’invio della lettera di licenziamento non da parte de La Telereporter srl con sede in (OMISSIS) ma da La Telereporter srl con sede in (OMISSIS).

21. Tale valutazione è incensurabile in questa sede avendo i giudici di seconde cure dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti.

22. Al riguardo va ricordato che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenuti maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

23. La circostanza che il locale di via (OMISSIS) era la sede della sola “La Telereporter” ove operavano dodici dipendenti della stessa non rappresenta, in relazione al quadro probatorio sopra evidenziato, un punto decisivo della controversia perchè non è ravvisabile un rapporto di causalità necessaria tra la detta circostanza e la soluzione giuridica data alla controversia in quanto, se anche valorizzata, non avrebbe potuto portare ad una soluzione diversa della vertenza.

24. Non potendo invalidare, pertanto, il suddetto elemento probatorio, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (cfr, tra le altre, Cass. n. 15353/04; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9247/07; n. 14752/07) non può configurarsi il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia.

25. Il terzo e quarto motivo, che per la loro connessione logico – giuridica possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di pregio.

26. In primo luogo, deve rimarcarsi che l’esistenza di accordi fraudolenti tra interponente e interposto non incide sulla prova dell’accertamento sulla sussistenza di un unico centro di imputazione e/o di titolarità effettiva del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 2517 del 21.3.1997).

27. In secondo luogo, in ordine alla doglianza circa la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deve rimarcarsi che il controllo di legittimità in sede di prova presuntiva, secondo quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 17535 del 26.2.2008), deve essere incentrato: a) con riguardo alla gravità, onde verificare se manchi la cd. inferenza probabilistica; b) in relazione alla precisione, a dimostrare che la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non la sola assunta dal giudice di merito; c) rispetto alla concordanza al fine di verificare se vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alle presunzioni.

28. Nel caso in esame la censura non presenta tali requisiti e, pertanto, è inammissibile perchè genericamente prospettata.

29. Circa, invece, l’apprezzamento sulla opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, si osserva che si tratta di una valutazione del giudice di merito che, se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. sent. n. 8023/2009).

30. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha precisato con motivazione sufficiente, congrua logicamente ed immune da errori di diritto gli elementi da cui ha tratto la conclusione dell’esistenza di un unico centro di imputazione, di talchè la critica della società si sostanzia unicamente nell’affermazione di un convincimento diverso da quello espresso in sede di decisione.

31. L’infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimata nei cui confronti essa non si è perfezionata.

32. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

33. Ne consegue che, acclarata l’infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

34. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Profit Group spa al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di F.A., che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per quelle relative al rapporto processuale con l’altra intimata non costituitasi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della,controricorrente, che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; nulla per l’altra intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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