Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7171 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 15/03/2021), n.7171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21831-2016 proposto da:

HOTEL EDEN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1529/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1529/2016, depositata il 19 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento catastale, aveva rideterminato (in Euro 52.533,82) la rendita catastale proposta (in Euro 51.580,00) dalla stessa contribuente con dichiarazione di variazione che, a sua volta, l’Agenzia del Territorio aveva rettificato (accertando una rendita catastale di Euro 101.450,00);

– il giudice del gravame ha ritenuto condivisibile il procedimento di stima utilizzato dall’Agenzia, ai fini della determinazione della rendita catastale, secondo il criterio del capitale fondiario desunto dal costo di ricostruzione, ed avuto riguardo:

– a “ubicazione e natura dell’immobile; … specifica consistenza (desunta e virtualizzata) delle varie aree dell’immobile; … costo tecnico di costruzione di 190.00 lire/mc; … incidenza aree al mq di costruzione; … interessi passivi”;

– “al valore unitario di Euro 1.740 al mq, così corretto: riduzione del 10 + 4% in quanto costituito da 55 camere; incremento del 3% per il panorama di cui godono le stanze esposte a nord ed ai piani altri; riduzione del 5% a seguito di analisi comparativa con altre strutture alberghiere di pari categoria.”;

– alla circostanza che già nel marzo 2008 la contribuente, sempre con dichiarazione Docfa, aveva proposto una rendita catastale di Euro 57.344.00 sinanche superiore a quella prospettata con la nuova denuncia di variazione che aveva ad oggetto “ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni… locali mai censiti al seminterrato”;

2. – Hotel Eden S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva pronunciato, per un verso, rendendo una motivazione apparente, perplessa e, ad ogni modo, incomprensibile e, per il restante, invertendo l’onere probatorio nella fattispecie rilevante, onere che, in buona sostanza, era stato posto a carico di essa esponente; deduce, in particolare, la ricorrente che, – a fronte delle allegazioni, e dei riscontri probatori, offerti in corso di giudizio (a mezzo di una consulenza di parte), – il giudice del gravame aveva tenuto in non cale gli elementi probatori che inerivano, specificamente, a tutte quelle caratteristiche che (per tipologia di costruzione, ubicazione, effettiva superficie e destinazioni d’uso) afferivano all’unità immobiliare, dati fattuali, questi, che offrivano inequivoco riscontro alla correttezza della rendita catastale proposta (in dichiarazione Docfa);

2. – va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

3. – rileva, difatti, la Corte che, – con memoria, ed allegata documentazione, sia pur non notificate a controparte, – la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione del (sopravvenuto) consolidamento di rendita catastale (di minor importo) proposta con (nuova) dichiarazione di variazione Docfa;

– come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ma è pur sempre significativo, così come nella fattispecie, del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);

4. – alcuna statuizione va assunta in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, la parte intimata non avendo svolto attività difensiva, nè ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), in quanto la ratio di detta disposizione, – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (v., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (v. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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