Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7171 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2275/2019 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Daniela Vigliotti giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 18 dicembre 2018 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da C.R., cittadino bengalese, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria.

In particolare il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni del migrante, il quale aveva rappresentato di aver lasciato il proprio paese per cercare un lavoro che gli consentisse di mantenere la sua famiglia, negava il ricorrere dei presupposti per riconoscere il diritto al rifugio, non essendo stata allegata alcuna forma di persecuzione personale riconducibile a quelle previste dalla Convenzione di Ginevra, o la protezione sussidiaria, dovendosi escludere che nella zona di provenienza del migrante vi fosse una situazione di violenza generalizzata nel contesto di un conflitto armato.

Il collegio di merito reputava inoltre che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto, benchè il migrante potesse vantare un rapporto di lavoro a tempo parziale, non era possibile ravvisare un allontanamento da una condizione di effettiva vulnerabilità sotto il profilo della violazione o dell’impedimento dell’esercizio dei diritti umani inalienabili.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso C.R. prospettando quattro motivi di doglianza.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, 46, paragrafo 3 della Direttiva 32/2013, art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 117 Cost., comma 1, in quanto il Tribunale avrebbe rigettato il ricorso senza previa fissazione dell’udienza di compartizione delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del migrante, nonostante la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione.

3.2 Il motivo è infondato.

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice – come è avvenuto nel caso di specie – deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018).

Ciò tuttavia non significa che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”.

Il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può infatti esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35-bis, comma 8 D.Lgs. cit. – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019).

L’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo).

La mancata fissazione di un’udienza finalizzata all’audizione del richiedente asilo non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme nazionali ed Europee in materia prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere (come nel caso di specie, ove non vi era questione sulla credibilità del migrante nè erano state allegate in ricorso circostanze diverse da quelle già rappresentate alla commissione territoriale).

4.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente in ragione della generale situazione socio-politica del paese di provenienza risultante dalle informazioni reperibili.

4.2 Il terzo motivo assume, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non aver il Tribunale assolto all’onere di cooperazione istruttoria a cui era tenuto, limitandosi a una valutazione soltanto sommaria e superficiale della situazione attuale del Bangladesh, difforme da quella reale.

4.3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono inammissibili.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri laddove ha preso in esame una pluralità di informazioni aggiornate, puntualmente indicate nel provvedimento impugnato, in merito alla situazione esistente nel paese di provenienza del migrante.

Ambedue le critiche in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cercano di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

5.1 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e dell’art. 19 T.U.I., in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto la protezione umanitaria richiesta senza tenere in adeguata considerazione il livello di integrazione e radicamento sociale in Italia e le condizioni generali del paese di origine.

5.2 Il motivo è infondato.

Vero è che il Tribunale era chiamato a valutare, secondo il regime applicabile ratione temporis, la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018).

Il collegio di merito tuttavia ha registrato come nel caso di specie tale comparazione non fosse realizzabile, sia per la mancata prospettazione di fattori di vulnerabilità conseguenti al rientro, sia perchè il rimpatrio avrebbe consentito al migrante di ricongiungersi con la propria famiglia.

Il Tribunale ha così correttamente negato rilievo al livello di integrazione raggiunto dal migrante in Italia, che, isolatamente ed astrattamente considerato, non permette il riconoscimento della forma di protezione richiesta.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA