Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7170 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 24/03/2010), n.7140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso l’avvocato POMARICI

COSTANZA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AGATA REMIGIA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1215/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 30 maggio 2005 il Tribunale per i Minorenni di Catania disponeva il ricovero del minore Me.Do.

A. in una struttura comunitaria a regime di convitto, con possibilità di rientri presso la madre, e confermava il divieto assoluto di contatti con il nonno materno M.D.. Con successivo decreto del 2 – 7 maggio 2008 il medesimo Tribunale per i Minorenni ordinava il collocamento del minore presso una comunità alloggio, ai sensi dell’art. 333 c.c..

Avverso tale provvedimento il nonno M.D. proponeva reclamo, che con decreto del 1 – 15 ottobre 2008 la Corte di appello di Catania, sezione per i minorenni, rigettava.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il M. deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce invero orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte che i provvedimenti in materia di decadenza o di reintegrazione nella potestà, quelli adottati ai sensi dell’art. 333 c.c. nel quadro degli atti innominati incidenti sull’ esercizio della potestà dei genitori, nonchè quelli emessi nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità non sono ricorribili per cassazione, in quanto non sono assistiti dall’ autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un’ efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi (v. da ultimo, tra le tante, Cass. 2009 n. 14091; 2007 n. 16984; 2007 n. 1480).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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