Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7170 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/03/2017),  n. 7170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28037-2014 proposto da:

ROLLING PLAST S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO ROSSI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA LOIACONO

ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CRISTINA ALLEGRO, GIAMPAOLO LANDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 286/2014 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 02/07/2014 R.G.N. 1278/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 luglio 2014, la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Padova, accoglieva la domanda proposta da L.E. nei confronti della Rolling Plast S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per essersi introdotto in azienda, aver spostato alcuni beni aziendali (posto una bombola di gas vicino ad un forno) e fotografato la composizione.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto violato il principio di immutabilità della contestazione incentrata solo sull’accesso abusivo in azienda, tra l’altro risultato non provato e, pertanto, leso il diritto di difesa del lavoratore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso il lavoratore.

Peraltro, nelle more dell’udienza di discussione, veniva depositato presso la cancelleria di questa Sezione, in una con il verbale di conciliazione della controversia, l’atto di rinuncia al ricorso con pedissequa accettazione dell’intimato, deposito di cui si dava atto nel corso della pubblica udienza.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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