Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7170 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 15/03/2021), n.7170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18486-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE

GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ORESTE

MODENA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè da

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE

GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ORESTE

MODENA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 121/2016 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 121, depositata il 22 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella esattoriale (n. (OMISSIS)) relativamente alle sanzioni (ivi) applicate;

– il giudice del gravame, per quel che qui ancora rileva, ha condiviso le conclusioni della gravata sentenza rilevando che, – in esito alle pronunce rese da questa Corte (nn. 1376, 1377 e 1378 del 2011) che avevano rideterminato l’imposta dovuta, – rimanesse (ancora) da determinare il (correlato) trattamento sanzionatorio rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate non aveva “emesso alcun atto propedeutico alla cartella”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; P.G. ha resistito con controricorso e, con atto separatamente notificato, ha incardinato davanti alla Corte l’impugnazione del diniego della definizione agevolata richiesta ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale, la controricorrente ha depositato memoria, con la pertinente documentazione, con la quale ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con L. n. 136 del 2018 (e del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, conv. in L. n. 58 del 2019);

– dalla documentazione prodotta risulta, in effetti, che la contribuente, – presentata la domanda di definizione agevolata sulla quale l’agente della riscossione ha provveduto (indicando l’ammontare complessivo degli importi dovuti; citato D.L. n. 119 del 2018, art. 3, commi 5 e 11), – in data 20 novembre 2019 (ai sensi del citato D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, comma 1) ha eseguito il pagamento (in unica rata) dell’importo ancora dovuto ai fini della definizione agevolata; e che la stessa Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio della cartella esattoriale in ragione (anche) del pagamento eseguito “con l’adesione alla definizione agevolata” (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, n. 321/2020 del 4 agosto 2020);

2. – la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, qui con riferimento (anche) al ricorso proposto avverso il diniego di condono (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

3. – le spese del presente giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’attività svolta dalla controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione dei giudizi e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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