Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 717 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. III, 18/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 18/01/2021), n.717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28728/2019 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’avv.to Raffaele

Rigamonti, con studio in Lecco, via Turati 71,

(raffaele.rigamonti.lecco.pecavvocati.it) ed elettivamente

domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6637/2019, depositato

il 17/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. A.M. ricorre, affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda proposta per ottenere la protezione internazionale declinata nelle varie forme gradate, a seguito del rigetto della medesima istanza avanzata dinanzi alla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede il ricorrente ha narrato di essersi allontanato dal Pakistan a causa della violenza presente nel villaggio dove viveva e dove una persona potente e protetta dalla polizia, di religione sciita, lo aveva accoltellato minacciandolo di morte: ha aggiunto che suo padre – che era un Imam sunnita e possedeva vari negozi nel bazar del villaggio – era stato reiteratamente aggredito dall’uomo anche con la collusione dei suoi zii e che egli era stato costretto a fuggire temendo, in caso di rimpatrio, di essere ucciso.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis: assume, al riguardo, che il Tribunale, in mancanza della videoregistrazione dell’audizione da lui resa dinanzi alla Commissione Territoriale e pur avendo disposto l’udienza di comparizione delle parti, aveva espressamente escluso nel decreto di fissazione la necessità di rinnovare la sua audizione, con ciò interpretando erroneamente la norma richiamata, soprattutto in quanto aveva successivamente ritenuto non credibile la sua narrazione, senza provvedere a chiarire, attraverso il suo ascolto diretto, le contraddizioni che aveva riscontrato.

1.1. Deduce che, in tal modo, la ratio della prescrizione processuale, era stata del tutto vanificata.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Questa Corte ha recentemente affermato il condivisibile principio secondo il quale “in tema di protezione internazionale è nullo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l’udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all’audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest’ultimo procedere all’immediata contestazione della nullità, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio” (cfr. Cass. 15954/2020).

1.4. Tale orientamento non contrasta con quello precedente, richiamato dal decreto impugnato, secondo cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.(Cass. 17717/2018).

1.5. Il collegio ritiene, infatti, che nel caso di mancanza di videoregistrazione la norma imponga soltanto la fissazione dell’udienza di comparizione che, tuttavia, ha la funzione di dar corso a tutti gli incombenti istruttori che il giudice di merito ritenga necessari (fra cui in primis l’audizione), senza alcuna anticipata preclusione che ne vanificherebbe, effettivamente, lo scopo.

1.6. Tuttavia, nell’ipotesi in esame – in cui ciò si è verificato in modo tale da poter determinare la nullità del decreto di fissazione e del successivo provvedimento – trova applicazione l’art. 157 c.p.c., comma 2: trattandosi, infatti, di nullità a rilievo non officioso, la parte interessata avrebbe dovuto farne oggetto di eccezione nella prima istanza o difesa successiva al decreto di fissazione

1.7. In mancanza di ciò – e, al riguardo, nulla è stato allegato dalla parte ricorrente – la nullità deve ritenersi sanata.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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