Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 717 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13136/2010 proposto da:

BANCA POPOLARE FONDI SCARL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. MARTINI 2,

presso lo studio dell’avvocato ANNA BRIZZI, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 10/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso in via principale per

l’accoglimento del 1^ motivo, assorbito il 2^ motivo, in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 10/4/2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in riforma della decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Banca Popolare di Fondi Soc. Coo.va a r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2001, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò il recupero di Euro 129.114,22 in relazione all’utilizzo Fondo Incentivi al Personale. Osservò la Commissione Tributaria Regionale che l’imputazione fiscale delle componenti reddituali era subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, talchè, risultando già presenti nell’anno 2000 tutti i requisiti per la deducibilità fiscale del componente negativo di reddito, ritenne corretto il recupero.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Banca sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente espone nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per vizi della notifica dell’atto di appello con conseguente violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, degli artt. 141 e 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4. Deduce l’irregolare notifica dell’atto di appello, non rilevata nonostante che la Banca non si fosse costituita in giudizio. Osserva che l’atto era stato notificato tramite messo speciale autorizzato dall’amministrazione finanziaria, utilizzando il servizio postale. Rileva che, in materia di notifica di atti del contenzioso tributario eseguita tramite il servizio postale a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, per la verifica della validità del procedimento notificatorio era richiesto, a pena d’inammissibilità, nella contumacia dell’appellante, il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata tramite la quale l’Agenzia aveva notificato l’appello, costituente prova dell’eseguita notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3. All’esposizione della censura segue la formulazione del quesito di diritto.

1.2. L’Agenzia delle Entrate nell’allegare, unitamente alla memoria di costituzione, l’avviso di ricevimento, ammette che tale avviso non è stato prodotto nel giudizio d’appello e rileva che in quella sede era stata prodotta soltanto la ricevuta della spedizione della raccomandata con timbro dell’ufficio postale e la riproduzione a stampa delle risultanze del servizio Internet di Poste Italiane, dalla quale risultava che la raccomandata era stata consegnata il 27 aprile 2007.

2. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, pacifica essendo la circostanza dell’omessa produzione in sede di giudizio d’appello dell’avviso di ricevimento della raccomandata comprovante l’avvenuta notifica nei confronti della parte appellata, nella contumacia di quest’ultima. Tale omissione era idonea a determinante l’inammissibilità dell’appello. Il collegio richiama sul punto il principio, al quale intende dare continuità, in forza del quale “la notifica a mezzo del servizio postale – anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013, Rv. 626427).

3. Conseguentemente il motivo va accolto, con assorbimento dell’altro. Ne discende la cassazione della sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., poichè in difetto della notificazione dell’atto d’appello il processo non poteva essere proseguito, determinandosi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

4. L’accoglimento determina la liquidazione in favore della ricorrente delle spese relative al giudizio di legittimità; nulla va disposto con riferimento alle spese del giudizio d’appello, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di parte appellata.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA