Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 717 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 13/01/2011), n.717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4150/2005 proposto da:

C.A. (C.F. (OMISSIS)), C.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARIGI 11, presso l’Avvocato

MARUCCHI Gian Luca (STUDIO LEGALE CARNELUTTI), che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COMPORTI MARCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI POGGIBONSI (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

SALVATORE IN LAURO 10, presso l’avvocato PRESUTTI AVILIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GOLINI Paolo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIANLUCA MARUCCHI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAOLO GOLINI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;

rigetto dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.03.2002, il Tribunale di Siena, decidendo sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 4.09.1992, da A. ed C.E. nei confronti del Comune di Poggibonsi, respinta l’eccezione di prescrizione da quest’ultimo sollevata, condannava l’ente locale a risarcire il danno subito dagli attori per la perdita del loro terreno esteso, mq 9.130, ritenuto di natura edificatoria, e che il Comune, dopo averne disposto con ordinanza del 29.05.1982, l’occupazione d’urgenza per un quinquennio, aveva utilizzato per la realizzazione di un campo ausiliario allo stadio comunale, senza portare a compimento il procedimento espropriativo e, dunque, senza emanare il decreto di espropriazione.

Con sentenza del 15.06-14.07.2004, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dal Comune, riduceva l’entità del risarcimento alla somma di Euro 23.576,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che dei tre motivi d’appello articolati dal Comune, fosse infondato il primo, inerente alla disattesa eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dai C.;

– che, invece, avuto riguardo al sistema dicotomico di disciplina della stima dell’indennizzo espropriativo, introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della ivi prevista equiparazione alle aree agricole delle aree non classificabili come edificabili, con preclusione del ricorso all’edificabilità di fatto come criterio esclusivamente suppletivo, doveva essere accolto il secondo motivo di gravame, con cui il Comune si era doluto della qualificazione come edificabile del terreno oggetto di occupazione acquisitiva, conclusione cui conseguiva anche assorbimento del terzo motivo d’impugnazione;

che, in particolare, il terreno in questione già nel Piano di Fabbricazione approvato il 7.08.1971 era stato destinato a “verde pubblico” e tale destinazione era stata ribadita nel Piano Regolatore Generale approvato il 20.07.1974 e mantenuta nei successivi strumenti urbanistici adottati dall’Amministrazione comunale, con la specificazione di “verde pubblico attrezzato”, sicchè di trattava di area priva di qualsiasi possibilità di edificazione legale ossia assolutamente inedificabile nè ai fini della sua qualificazione poteva darsi rilievo, come, invece, aveva fatto il primo giudice, alla sua naturale vocazione edificatoria, desunta dall’inserimento in un comprensorio in parte oggetto di una lottizzazione residenziale.

Avverso questa sentenza A. ed C.E. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 9.02.2005, affidato a tre motivi. Il Comune di Poggibonsi ha resistito con controricorso notificato il 21.03,2005. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del gravame i ricorrenti, sottolineato anche che intendono conseguire il risarcimento pieno corrispondente al valore venale del loro terreno, denunziano:

1. “Illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65 – confermati dal T.U. 8 giugno 2001, n. 325 – In relazione all’art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dell’art. 17 Cost., europea e dell’art. 42 Cost. italiana – Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

2. “Illegittimità costituzionale, sotto altro profilo, delle norme denunciate con il primo motivo in relazione agli artt. 3 e 42 Cost. – Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” si riferisce all’indennizzo e non al risarcimento sul presupposto della non configurabilità di un tertium genus e della irrisorietà del risarcimento liquidabile nell’ipotesi di terreni a vocazione edilizia, ossia con edificabilità di fatto mi pare non pertinente.

3. “In ipotesi, violazione e falsa applicazione L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – Insufficiente ed illogica motivazione. Violazione art. 360 c.p.c., n. 3”.

I ricorrenti si dolgono anche per il profilo motivazionale, del fatto che la liquidazione del risarcimento non sia stata attuata secondo criteri di effettualità, considerando il valore e le caratteristiche delle aree limitrofe edificabili, inserite in comprensorio lottizzato, e prescindendo dal vincolo di PRG del 1981, che avendo destinato la zona a verde pubblico, ne aveva determinato l’assoluta inedificabilità ad opera di privati e costituiva vincolo preordinato all’esproprio.

Il ricorso non è fondato.

Il terzo motivo del ricorso, che assume priorità logico giuridica, non ha pregio.

In primo luogo apodittico e generico appare il profilo della censura, precedentemente non controverso, secondo cui il vincolo a “verde pubblico” introdotto dal PRG del 1981 integrava un vincolo di destinazione d’indole espropriativa e non conformativa. Pur prescindendo dalla non corrispondenza, anche temporale, del riferimento agli strumenti urbanistici generali richiamati nella sentenza impugnata, la destinazione nel piano regolatore, di parti del territorio a determinati usi, pur preludendo a una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta normalmente estranea alla vicenda espropriativa, nel senso che i vincoli stabiliti in detto piano influiscono sulla qualificazione dei suoli, alla stregua delle possibilità legali, per via del contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di operare scelte programmazione di massima, ma tali vincoli per assumere, in via eccezionale, portata e contenuto direttamente ablatori, devono risolversi in limitazioni particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica, situazioni specifiche di cui i ricorrenti non hanno in alcun prospettato la ricorrenza con riferimento al caso in discussione.

Inoltre, in tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, alla quale la fattispecie è stata ricondotta, si deve ritenere applicabile, la suddivisione di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tra aree edificabili ed aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie), e l’accertamento va compiuto sulla base della classificazione urbanistica, senza che i criteri legali di classificazione dell’area possano essere obliterati per dare la prevalenza a criteri di effettualità (tra le numerose altre, cfr Cass. SU 200319551; cfr.

anche Cass. 200300112; 200713917). Al riguardo va anche ricordato che la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, con la quale è stata risolta la questione di costituzionalità inerente alle aree edificabili, sollevata dai ricorrenti nel primo motivo ma nella specie non rilevante, non ha toccato la necessità di detta distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, posto che il comma 4 del citato art. 5 bis non è stato interessato dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr. (cfr. Cass. 200719924;

200803022) ed ancora che questa Corte anche di recente ha ribadito (cfr. Cass. SU 200922753) la conformità alla Carta costituzionale della distinzione dei terreni nelle suddette sole due categorie.

In particolare, essendo stato il terreno dei C. incluso in zona integralmente vincolata a utilizzi meramente pubblicistici (verde pubblico), siccome interessata da un vincolo di destinazione che precludeva ai privati ogni tipo di trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, il risarcimento da occupazione acquisitiva andava in effetti determinato in base al valore di mercato dell’area urbanisticamente non avente natura edificabile senza possibilità di considerare potenzialità edificatorie proprie delle aree limitrofe e più in generale attinenti al concetto di edificabilità di fatto, divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge (cfr. tra le altre, Cass. 200714783; 200004838).

Non pertinente nè rilevante appare, infine, la questione di costituzionalità sollevata nel secondo motivo di ricorso in riferimento ai criteri di commisurazione dell’indennizzo espropriativo per i terreni agricoli, di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 (peraltro, già affrontata anche nella citata sentenza 200922753, resa dalle Sezioni Unite di questa Corte SU), vertendo il presente giudizio in tema non d’indennizzo espropriativo ma di risarcimento del danno da occupazione appropriativa di area inedificabile, in cui il ristoro deve essere commisurato al valore sul mercato del bene ed in cui detti criteri possono essere assunti in funzione meramente indicativa (cfr. tra le numerose altre, Cass. 200004838; 200009683; 200410280; 200714783). Al riguardo va anche ricordato che la riconosciuta inedificabilità “ex lege”, e la conseguente esclusione della valutabilità del bene come edificatorio, non comportano che necessariamente i suoli che tale qualifica non posseggono debbano essere valutati in base alla loro utilizzazione agricola, essendo tale conseguenza stabilita soltanto nei giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione; pertanto, al proprietario è consentito di dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all’interno della categoria suoli inedificabili, sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità, e che, di conseguenza, esso, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, abbia un’effettiva valutazione di mercato che rispecchi siffatte possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Poggibonsi, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al Comune di Poggibonsi le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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