Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7169 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del

Fante n. 10, presso l’avv. MINNICELLI Amerigo, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 14/08/08, depositata il 29 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. D.V.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 14/08/08, depositata il 29 febbraio 2008, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità delle cartelle di pagamento notificate al contribuente a titolo di liquidazione della domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991; in particolare, il giudice a quo ha ritenuto la tempestività della iscrizione a ruolo, avvenuta nel 1997.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, che però è inammissibile per tardività (ricorso notificato il 9 aprile 2009, controricorso consegnato il 20 maggio 2009).

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si insiste sulla decadenza quinquennale dell’Ufficio dal potere di riscossione, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 4 (essendo stati i ruoli iscritti il 9 gennaio 1998, e le cartelle notificate il 12 febbraio 1998), appare manifestamente infondato, in base all’ormai consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 39 citato dispone che gli uffici provvedano al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, ossia entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), calcolato con decorrenza dall’anno 1992: poichè, però, ai sensi della medesima L. n. 413 del 1991, art. 32, comma 2, e della successiva proroga introdotta dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, il termine inizialmente concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione integrativa è stato conclusivamente differito al 20 giugno 1993, deve ritenersi che il termine per la liquidazione delle imposte decorra non dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli adempimenti a suo carico ma dalla nuova scadenza e sia, quindi, a sua volta scaduto il 31 dicembre 1998 (Cass. nn. 20780 del 2005, 11838 del 2006, 11711 del 2007, 4408 e 14894 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della rilevata inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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