Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7169 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 15/03/2021), n.7169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6925-2016 proposto da:

C.P. SNC DI A. E CA.AN., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA GARGANI, rappresentato e difeso dagli avvocati

RAFFAELE MANFRELLOTTI, EMILIO RANIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8488/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 8488/51/15, depositata il 28 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia del Territorio e, in integrale riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato l’impugnazione, proposta da C.P. S.n.c., di A. e Ca.An., di un avviso di accertamento catastale col quale l’Agenzia aveva rettificato (in Euro 29.603,00) la rendita catastale proposta (in Euro 8.848,00) con dichiarazione di variazione presentata secondo procedura Docfa;

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che l’avviso di accertamento impugnato risultava correttamente motivato e che l’Agenzia aveva offerto prova degli elementi estimativi postivi a fondamento, – il capitale fondiario determinato (secondo i valori rapportati al biennio estimativo 1988/1989) in comparazione con immobili di analoghe caratteristiche e contermini, – laddove la contribuente alcuna allegazione aveva svolto quanto al diverso (ed inferiore) valore di mercato degli immobili;

2. – C.P. S.n.c., di A. e Ca.An., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– l’Agenzia del Territorio non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, ed al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva rilevato la compiutezza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, laddove questo recava un “riferimento al numero di protocollo, cui autonomamente il contribuente non può accedere”, senz’alcuna specifica indicazione delle unità immobiliari utilizzate a comparazione, avuto riguardo alle loro dimensioni e caratteristiche (costruttive e di conservazione), destinazione d’uso e periodi di riferimento delle compravendite;

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, espone la denuncia di nullità e di difetto di motivazione della gravata sentenza deducendo la ricorrente che, – risultando controversa, tra le parti, la “valutazione economica dell’immobile”, – il giudice del gravame non aveva svolto “una minima e critica valutazione degli elementi concreti addotti in giudizio”, oltretutto invertendo l’onere probatorio (posto a carico di essa esponente);

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la ricorrente deduce l’omesso esame di elementi di fatto e di eccezioni processuali sull’assunto che la gravata sentenza aveva “completamente omesso di valutare la storia dell’immobile de qua, il suo stato di conservazione e le eccezioni che a tali vicende, non disconosciute da controparte, facevano riferimento”, avuto riguardo allo stato originario del complesso immobiliare, al suo successivo frazionamento, alla rendita catastale attribuita all’uno degli immobili esitati al frazionamento, allo stesso stato di degrado dell’unità immobiliare in contestazione oltrechè ai criteri di computo della rendita qual offerti da essa esponente;

2 – i proposti motivi di ricorso sono tutti inammissibili;

3 – il ricorso difetta, innanzitutto, di una (almeno sintetica) esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) che costituisce requisito di ammissibilità del ricorso stesso in quanto complementare alla esposizione dei motivi di ricorso (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31787; Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001); detta esposizione, difatti, deve consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia, e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata;

4. – in relazione al primo motivo di ricorso, occorre premettere che il giudice del gravame ha correttamente rilevato la compiutezza della motivazione dell’avviso di accertamento, essendosi affermato, con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura in questione, – connotata, come si è rilevato, da una “struttura fortemente partecipativa”, – che l’obbligo di motivazione “deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio… e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319);

4.1 – il motivo di censura in esame, poi, non riproduce, nemmeno in sintesi, il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, laddove, come ripetutamente rilevato dalla Corte, il motivo di ricorso che involga la congruità della motivazione dell’atto impugnato necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);

5. – il secondo ed il terzo motivo difettano, innanzitutto, di specificità in quanto si risolvono nella mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito, e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, così operando la ricorrente una mera contrapposizione del suo giudizio, e della sua valutazione, a quelli espressi dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima (v. Cass., 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., 11 gennaio 2005, n. 359; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183; Cass., 25 agosto 2000, n. 11098);

5.1 – i motivi in questione, inoltre, devolvono alla Corte un controllo sulla motivazione della gravata sentenza che non è consentito nel giudizio di legittimità, sottoponendo all’esame della Corte dati fattuali la cui emersione (per tempi e contenuti), dal dibattito processuale dei gradi di merito, nemmeno viene specificata, in assolvimento dell’onere di autosufficienza del ricorso, e senz’alcuna considerazione, – oltrechè dei specifici accertamenti svolti dal giudice del gravame, – della decisività di detti elementi fattuali che, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, riformulato n. 5, connota il sollecitato controllo sulle valutazioni probatorie operate dalla pronuncia del giudice del gravame;

6. – alcuna statuizione va assunta in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, la parte intimata non avendo svolto attività difensiva, mentre sussistono, nei confronti della ricorrente, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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