Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7168 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 25/03/2010), n.7168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29284-2005 proposto da:

ENAIP ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore M.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDRO 52, presso lo studio dell’avvocato LANDI MASSIMO, che la

rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore

Dott. M.P. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’UMANESIMO 69, presso lo studio dell’avvocato DEL PRETE CARMELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARDINALE ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4209/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima, emessa il 16/07/2004; depositata il 04/10/2004; R.G.N.

4389/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 14.1.2010 il ricorrente Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, “anche nell’interesse della parte resistente” Regione Lazio, ha presentato istanza “affinchè venga dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere”, adducendo l’intervenuto accordo stragiudiziale fra le parti in ordine alla controversia pendente fra le stesse.

L’istanza può essere accolta, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, di R.G. n. 29284/2005, per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese vanno compensate come da richiesta.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

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