Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7168 del 21/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.21/03/2017),  n. 7168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5652-2012 proposto da:

S.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 2 sc. B int. 3, presso lo studio dell’avvocato EZIO

BONANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 344/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/05/2011 R.G.N. 324/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato STURDA’ CATERINA per delega Avvocato BONANNI EZIO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza 344/2011 la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a S.R. il diritto alla rivalutazione della contribuzione per esposizione ad amianto con il coefficiente 1,25 ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

A fondamento della decisione la Corte osservava che l’appellante al momento dell’entrata in vigore del nuovo più ridotto coefficiente non avesse diritto, in base alla disciplina di legge, a conservare il trattamento più favorevole precedentemente stabilito dalla L. 257 del 1992, art. 13, comma 8, secondo il coefficiente di 1,5 in quanto non aveva presentato domanda di accertamento del diritto prima del 2.10.2003 nè avendo a tale data conseguito i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione neppure tenendo conto della rivalutazione contributiva. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione S.R. affidato a sei motivi. L’INPS resiste con controricorso. S.R. ha depositato una nota ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., commi 2 e 3, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, omessa insufficiente motivazione in relazione alla mancata applicazione della sentenze delle Sez. Unite 1009/1998, 761/2002 e 11134/2004 (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) perchè la Corte non ha tenuto conto che l’INPS si era costituito in giudizio senza contestare i fatti. Il motivo infondato perchè secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l’allegazione del fatto costitutivo del diritto in oggetto, relativo all’esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore alle 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore – per il suo contenuto fortemente valutativo – deve ritenersi sottratto all’ambito di operatività del principio di non contestazione e con ciò restituito interamente al thema probandum come disciplinato dall’art. 2967 c.c. (in tali termini da ultimo Cass. 19181/2016).

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2967 c.c. in riferimento al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 e alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. (art. 360, n. 5) perchè la Corte non ha valorizzato le risultanze istruttorie per riconoscere un periodo più esteso di esposizione ad amianto, anche oltre la data del 31.12.1992 fino alla data della bonifica.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli della L. n. 257 del 1992, art. 13,comma 8, del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, e alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. (art. 360, n. 5) perchè la Corte ha affermato che in difetto di precise risultanze di segno contrario si poteva ritenere che dopo l’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 l’esposizione alla sostanza si fosse significativamente ridotta.

Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi unitariamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondati. Essi per un verso mirano ad un riesame di merito inammissibile in questa sede di legittimità; e per altro verso difettano di autosufficienza in quanto non riproducono gli elementi di prova atti a suffragare il preteso diritto ad un ampliamento del periodo di esposizione ad amianto e con esso del beneficio della rivalutazione contributiva. In ogni caso le stesse doglianze non superano la fondatezza dell’accertamento effettuato dalla Corte circa il difetto di precise risultanze probatorie, di per sè idoneo alla reiezione della pretesa all’allargamento del periodo espositivo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326; L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 3 omessa insufficiente contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto la Corte aveva applicato il più ridotto coefficiente senza valutare che il ricorrente alla data del 2.10.2003 aveva raggiunto il diritto a pensione tenuto conto dell’effetto derivante dalla maggiorazione contributiva.

Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente si limita ad affermare che alla data del 2.10.2003 avesse maturato il diritto a pensione; e non dimostra dove e come tale circostanza sia stata dedotta e comprovata. Inoltre sulla base del ricorso di primo grado riprodotto in quello per cassazione, nella fattispecie risulta carente non solo la prova, ma anche la stessa allegazione del fatto costitutivo. In ogni caso la stessa tardiva allegazione è carente sul piano giuridico in quanto nulla è stato dedotto circa il possesso del requisito anagrafico, parimenti necessario ai fini della maturazione del diritto a pensione.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326; L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 3, omessa insufficiente contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto, in via subordinata, ove si ritenesse che il ricorrente non avesse maturato il diritto a pensione il ricorrente aveva comunque diritto al trattamento pregresso più favorevole perchè aveva subito l’esposizione entro il 2.10.2003 come si evince dall’art. 3, comma 132 cit.

6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47; L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, art. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37 e 38 Cost., art. 14 CEDU. Eccezione di illegittimità costituzionale perchè la legge avrebbe realizzato un trattamento irragionevole e discriminatorio tra lavoratori.

Il quinto ed il sesto motivo sono privi di fondamento. Essi investono anzitutto la questione della disciplina intertemporale relativa all’assetto normativo determinatosi dopo la L. n. 326 del 2003, (di conversione del D.L. n. 269 del 2003). La questione risulta da tempo chiarita nei suoi aspetti essenziali da questa Corte con un orientamento giurisprudenziale assestato e che per la sua rispondenza ai principi non appare sottoponibile a revisioni di sorta.

6.1 Dalle norme di legge in materia si evince anzitutto l’esclusione di qualsiasi effetto retroattivo della nuova più restrittiva disciplina posto che il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, ed aggiunto in sede di conversione, fa salva l’applicazione delle disposizioni previgenti per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (2.10.1993) abbiano già “maturato il diritto al trattamento pensionistico”; nonchè per coloro che “fruiscono dei trattamenti di mobilità” e per coloro che “abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

6.2. Si evince perciò, già sulla scorta di questa prima previsione, che la nuova disciplina non potrebbe applicarsi a tutti coloro che avessero maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti (dalle norme in vigore fino alla data del 2.10.2003) per ottenere la prestazione pensionistica, anche se la stessa prestazione non fosse stata richiesta dal lavoratore (e dovesse avere una decorrenza successiva alla stessa data).

6.3. In seguito, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, (legge finanziaria 2004) è di nuovo intervenuto nella materia; ribadendo da una parte che resta salva la normativa previgente “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni”; e dall’altra che la stessa salvezza operi anche nei confronti di chi avesse già fatto domanda all’INAIL, o ottenuto una sentenza favorevole o avesse ottenuto una certificazione dell’INAIL (“coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’Inali.)

6.4. Dal combinato delle due normative risulta quindi che la più favorevole disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, venga conservata non solo per chi avesse ottenuto sentenze favorevoli, o avesse effettuato domanda di pensionamento all’INPS prima del 2.10.2003, ma anche nei confronti di chi avesse effettuato domanda all’Inail, ed, a fortiori, nei confronti di avesse ottenuto una certificazione dall’INAIL; ed opera pure nei confronti di chi, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, avesse maturato il trattamento pensionistico prima della stessa data.

6.5. Tale corrette conclusioni costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15008/2005, 15679/2006, 8649/2012, 24998/2014) essendo stato da tempo affermato il principio secondo cui “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva”.

6.6. Inoltre va pure chiarito che la salvaguardia del regime più favorevole operi anche nei confronti di chi avesse maturato il diritto a pensione per effetto dei medesimi contributi, come si evince oltre, che dalla logica applicazione della stessa legge, dalla lettera dell’art. 47, comma 6 bis (aggiunto in sede di conversione) il quale ha fatto espressamente salva l’applicazione delle stesse previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico “anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8”; con ciò dovendosi ritenere definitivamente acclarato che per stabilire se si sia maturato il diritto a pensione (e quindi per avere diritto ai maggiori benefici di cui alla L. n. 257 del 1992) occorra tener conto anche dell’effetto derivante dalla più favorevole contribuzione stabilita dalla stessa L. n. 257 del 1992.

6.7 In base a questo quadro normativo, correttamente applicato dal giudice di merito, si evince dunque che non è sufficiente aver subito un’esposizione ultradecennale entro il 2.10.2003 per maturare il diritto all’applicazione dei benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, poichè la legge richiede che il lavoratore abbia invece maturato anche il trattamento pensionistico (ovvero i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla legge per accedere al pensionamento).

6.8. Nessun fondato dubbio di costituzionalità, nè tantomeno in relazione alla normativa CEDU, può essere sollevato sulla tenuta di tale assetto interpretativo, in quanto la normativa più volte richiamata (il comma 6 – bis dell’art. 47, introdotto dalla legge di conversione, e la Legge Finanziaria n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), disciplina il regime transitorio in considerazione del mutamento delle finalità e dei presupposti della misura previdenziale in oggetto. Tali norme hanno ampliato e non ristretto l’ambito applicativo del regime più favorevole, avendo voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela ed introdotto allo scopo disposizioni derogatorie rispetto all’immediata applicazione della nuova disciplina. Per altro verso le stesse disposizioni non hanno prodotto alcuna irragionevole discriminazione come ha espressamente riconosciuto la Corte Cost. con sentenza n. 376/2008 con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata in proposito; sulla scorta della considerazione secondo cui per orientamento giurisprudenziale costante salvo il limite di ragionevolezza, qui non oltrepassato – va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale.

7. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2600 di cui Euro 2400 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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