Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7168 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2710-2019 r.g. proposto da:

I.Z., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio

Barone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Avellino, Via Tranquillino Benigni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata in

data 25.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli – decidendo sull’appello proposto da I.Z., cittadino del Bangladesh, avverso la ordinanza del tribunale di Napoli – ha rigettato la proposta impugnazione, negando il diritto alla protezione internazionale ed umanitaria.

La corte del merito ha ritenuto fondato l’appello quanto alla contestata inammissibilità per tardività del ricorso presentato in primo grado e ha ricordato la vicenda personale del richiedente: quest’ultimo ha dichiarato di provenire dal distretto di (OMISSIS), nel villaggio denominato (OMISSIS), e ha riferito di aver lasciato il (OMISSIS) perchè la sua famiglia era in lite con i vicini di casa, a causa della proprietà di un terreno confinante. La corte distrettuale ha ritenuto non verosimile il racconto e comunque non ricorrenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè non si potevano rintracciare atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per opinioni politiche; ha evidenziato che il racconto era sommario, non particolarmente circostanziato e non corroborato da allegazioni, sì da consentire al giudice l’espletamento dei suoi poteri ufficiosi di indagine; ha inoltre osservato che dalle informazioni assunte in primo grado e dalle fonti rinvenibili su internet (Amnesty international 2015-2016) emergeva che, dopo anni di violenti scontri tra l'(OMISSIS) e il (OMISSIS), il clima di instabilità politica era avviato alla normalizzazione e che non potevano ipotizzarsi atti persecutori nei confronti del richiedente; ha infine evidenziato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, di cui all’art. 19 t.u. imm., non essendo rintracciabili situazioni di vulnerabilità nè con riguardo alla situazione personale del richiedente nè con riguardo alla situazione attuale del paese di provenienza.

2. La sentenza, pubblicata il 25.7.2018, è stata impugnata da I.Z. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27 comma 1 bis. Si evidenzia che la corte di merito non aveva adeguatamente attivato i suoi potere istruttori officiosi necessari per una migliore conoscenza della situazione socio-economica e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di provenienza del ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2. Osserva il ricorrente che i fatti narrati non erano stati smentiti da elementi di segno contrario nè erano in contraddizione con notizie ed informazioni generali provenienti dal paese di provenienza e trovavano conferma nella difficile situazione di sicurezza esistente nel paese di origine e che, in caso di suo rimpatrio, rischiava di subire atti di violenza fisica e psichica in relazione ai quali le autorità statuali non erano in grado di fornire protezione.

3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Osserva il ricorrente che dai siti – quali quelli del Ministero degli Affari Esteri e di Amnesty International emergeva una situazione di conflitto all’interno del paese, con episodi di violenza ad opera di gruppi armati che dimostrano come non sia garantita una situazione di sicurezza, neppure nella zona di provenienza del ricorrente.

4.Con il quarto mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Si osserva che l’attuale condizione socio-politica-economica del (OMISSIS) giustifica il riconoscimento della tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie: condizioni di vulnerabilità del ricorrente, pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, instabilità politica e sociale con deterioramento delle condizioni generali e insufficiente rispetto dei diritti umani, condizioni di vita precarie, diritto alla salute e all’alimentazione.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente prospettando doglianze in merito al mancato riconoscimento dello status di rifugiato – sono inammissibili, in quanto genericamente formulati e perchè non colgono la ratio decidendi principale posta a sostegno della decisione di diniego della reclamata protezione, e cioè la valutazione di non credibilità del ricorrente.

5.2 Il terzo motivo è del pari inammissibile in quanto volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione in ordine al giudizio di pericolosità interna del (OMISSIS), profilo sul quale invece la corte territoriale ha espresso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, escludendo – tramite la consultazione di qualificate fonti conoscitive – che il (OMISSIS) sia paese attraversato da violenza generalizzata.

5.3 Il quarto motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato quanto alle ragioni di doglianza prospettate.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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