Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7167 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25845/2008 proposto da:

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI

PIERLUIGI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 1335 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 10.7.08,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“La controversia trae origine dalla impugnazione di un avviso di rettifica dell’imposta di successione in relazione alla valutazione di alcuni immobili.

L’avv. T.E. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe denunciando vizi di motivazione in relazione al fatto che aveva eccepito che il valore dei terreni agricoli andava calcolato automaticamente applicando i coefficienti catastali e non erano, quindi, suscettibili di valutazione secondo il valore venale.

Il motivo e inammissibile perchè carente di autosufficienza (dove e come è stata prospettata la relativa questione? Questione che, comunque andava replicata riportando testualmente il contenuto dell’atto di appello: V., ex multis, Cass. 1707/2009) e, comunque, privo del quesito sintesi (v., ex multis, Cass. 2652/2008). Dalla lettura della sentenza impugnata non si evince che la questione sia stata prospettata e il ricorrente non denuncia il vizio di omessa pronuncia.

Peraltro, il fatto che si trattava di terreni ricadenti in area di sviluppo industriale rende la censura, comunque, infondata nel merito (arg. ex Cass. SS.UU. 25506/2006)”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che il ricorrente ha depositato memoria che però non appare determinante rispetto ai rilievi specificamente prospettati con la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro milletrecento per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA