Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7167 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7167
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25845/2008 proposto da:
T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI
PIERLUIGI, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 1335 PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 10.7.08,
depositata il 30/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:
“La controversia trae origine dalla impugnazione di un avviso di rettifica dell’imposta di successione in relazione alla valutazione di alcuni immobili.
L’avv. T.E. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe denunciando vizi di motivazione in relazione al fatto che aveva eccepito che il valore dei terreni agricoli andava calcolato automaticamente applicando i coefficienti catastali e non erano, quindi, suscettibili di valutazione secondo il valore venale.
Il motivo e inammissibile perchè carente di autosufficienza (dove e come è stata prospettata la relativa questione? Questione che, comunque andava replicata riportando testualmente il contenuto dell’atto di appello: V., ex multis, Cass. 1707/2009) e, comunque, privo del quesito sintesi (v., ex multis, Cass. 2652/2008). Dalla lettura della sentenza impugnata non si evince che la questione sia stata prospettata e il ricorrente non denuncia il vizio di omessa pronuncia.
Peraltro, il fatto che si trattava di terreni ricadenti in area di sviluppo industriale rende la censura, comunque, infondata nel merito (arg. ex Cass. SS.UU. 25506/2006)”;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che il ricorrente ha depositato memoria che però non appare determinante rispetto ai rilievi specificamente prospettati con la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro milletrecento per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011