Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7167 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. un., 25/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12123-2009 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato COLACINO VINCENZO, che lo

rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

308/2009 del GIUDICE DI PACE di LATINA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, in camera di consiglio, vogliano dichiarare inammissibile il

ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con citazione del 18.12.2008 D.B. ha convenuto davanti al giudice di pace di Latina il Comune di (OMISSIS) per contestare la richiesta di pagamento, rivoltagli con atto del 31.10.2008, a titolo di indennità per l’anno 2005 per l’occupazione di terreni asseritamente appartenenti al patrimonio del Comune di (OMISSIS).

Si costituiva il Comune e ribadiva l’appartenenza del terreno al suo patrimonio.

L’attore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che all’udienza di comparizione il giudice aveva espresso il convincimento che la causa dovesse essere portata alla cognizione del giudice tributario; che egli attore aveva interesse a che fosse accertata, invece, la giurisdizione del giudice ordinario.

Non ha svolto attività difensiva il convenuto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Va, anzitutto, rilevato in via generale che, affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.

In difetto di tali condizioni il bene rientra nel patrimonio disponibile dell’ente pubblico territoriale (Cass. civ., Sez. Unite, 28/06/2006, n. 14865; Cass. civ., Sez. Unite, 27/11/2002, n. 16831).

2. Nella fattispecie non risulta agli atti nè è assunto dalle parti che i terreni in questione rientrassero nel demanio necessario del Comune ovvero che gli stessi fossero destinati ad un pubblico servizio in presenza del doppio requisito (oggettivo e soggettivo) suddetto.

3. Premesso ciò in via generale, per quanto riguarda il Comune di (OMISSIS) va osservato che, come ha già statuito questa Corte (Cass. Sez. 2, 22/01/2003, n. 896), la norma di cui al R.D.L. n. 1071 del 1933, art. 7 – a mente della quale “sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico, le servitù civiche e i privilegi che gravino eventualmente sui terreni compresi nella circoscrizione di (OMISSIS)” – deve essere interpretata, alla stregua della sua formulazione letterale e della sua “ratio” quale emergente dai relativi lavori preparatori (quella, cioè, di eliminare ogni ostacolo alle finalità della bonifica (OMISSIS) e del programma di colonizzazione agraria compiuto in quegli anni), nel senso che il legislatore abbia voluto estinguere “tout court” qualsivoglia uso civico, ivi compresi quelli relativi alle terre demaniali, e non soltanto quelli gravanti su terre private, nonostante la formulazione letterale della norma stessa sia usualmente adottata per indicare le terre private gravate e non anche i cd. demani collettivi.

Per effetto della predetta norma è venuta meno la proprietà demaniale dei terreni da parte della collettività, essendosi la stessa trasformata in proprietà “semplice”.

Ritenuto quindi che i terreni in questione sono oggetto di proprietà “semplice”, è irrilevante in questa sede di regolamento di giurisdizione, accertare se la collettività è proprietaria dei relativi beni (e li gestisce nelle forme organizzative stabilite dalla legge: associazione agraria, università agraria nel Lazio e, in via residuale, in assenza di una gestione autonoma specifica, il Comune territorialmente competente), ovvero se la proprietà è del Comune e la collettività sarebbe titolare di un semplice diritto di godimento.

4. Esclusa quindi la natura di bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di (OMISSIS), l’utilizzazione dello stesso da parte di qualunque soggetto viene a realizzarsi secondo lo schema privatistico e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. In particolare sussiste la giurisdizione piena del giudice ordinario per tutte le questioni patrimoniali inerenti a corrispettivi per l’utilizzazione del bene del patrimonio disponibile vantati dal proprietario ente pubblico, qualunque sia il “nomen” in concreto utilizzato (canoni, indennità, corrispettivi).

5. Va, in ogni caso, osservato che l’indennità pretesa dal Comune per l’occupazione abusiva di un’area che risulti appartenente al patrimonio disponibile dell’ente, non ha natura tributaria, bensì di entrata patrimoniale, con la conseguenza che la relativa controversia è sottratta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 – come già ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 – ed appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, 01/10/2002, n. 14133).

6. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo regolamento, in quanto il convenuto Comune di (OMISSIS) non ha contestato la giurisdizione del giudice adito dall’attore.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010;

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

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