Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7167 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 15/03/2021), n.7167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25030 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Se.Tel. S.a.s. di A.M. & C., in persona del

legale rappresentante, A.M., C.M.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Pacifici e Elido Guerrini

per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliata in Roma, via Vallisneri, n. 11, presso lo studio del

primo difensore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, n. 498/1/2014, depositata in data 11 marzo

2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30

settembre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonchè dagli atti difensivi delle parti si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Se.Tel. S.a.s. di A.M. & C., nonchè ai soci, rispettivi avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2003 e 2004, nonchè successive cartelle di pagamento, in quanto, a seguito di verifica fiscale, era emerso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da Michelangelo s.r.l., ritenuta società cartiera; avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, a seguito di riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che “Invero dall’esame degli atti del processo penale emerge come la setel sas abbia operato con la Michelangelo srl ricevendone servizi effettivi ed utilizzando la struttura operativa della Michelangelo stessa, e dunque i relativi compensi non corrispondano a prestazioni inesistenti”;

l’Agenzia delle entrate ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, cui hanno resistito la società ed i soci depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per avere pronunciato senza avere esposto sinteticamente i fatti di causa e con una motivazione apparente, in quanto inidonea a esplicitare l’iter logico giuridico seguito;

il motivo è fondato;

secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. civ., sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. civ., sez. Un., 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. civ., sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, sicchè, in tal caso, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione;

è stato, altresì, precisato da questa Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 14814/2008) non solo che il rinvio “per relationem” rispetto ad altra sentenza, è corretto purchè non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo che siano riprodotti i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto;

infine, con riferimento alla necessità che la sentenza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, contenga, oltre che la succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto, anche la concisa esposizione dello svolgimento del processo e le richieste delle parti, questa Corte (Cass. civ., 5 aprile 2017, n. 8768; Cass. civ., 12 marzo 2002, n. 3547), ha precisato che la omessa indicazione e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorchè rendono impossibile, come nel caso in esame, l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo;

con riferimento alla pronuncia censurata, va osservato che la stessa risulta avere omesso del tutto ogni indicazione relativa al contenuto della pretesa impositiva ed alle rispettive posizioni difensive al fine di consentire di comprendere quale fosse la fattispecie oggetto di causa, quale la decisione del primo giudice e quali le censure mosse col ricorso in appello, e, con riferimento alla motivazione, si limita a fare generico riferimento agli “atti del processo penale”, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine a quale specifico atto si sia fatto riferimento e sulla base di quali risultanze specifiche, valutate criticamente, anche mediante il filtro delle censure di parte appellante, ha ritenuto di dovere concludere per la effettività dei servizi prestati dalla Michelangelo s.r.l. in favore della società;

sicchè rimangono prive di una chiara illustrazione del percorso logico giuridico seguito, al di là del mero rinvio ad atti del processo penale, sia le ragioni che sorreggono la decisione e sia la tenuta della stessa rispetto alle critiche mosse col ricorso in appello, come specificamente riportato da pag. 8 a pag. 11, del ricorso, in cui, in sostanza, l’Agenzia delle entrate aveva evidenziato, contestando la decisione di primo grado, che la natura di cartiera della Michelangelo s.r.l. derivava dal fatto che la stessa: a) non aveva una autonoma sede operativa; b) non aveva dipendenti; c) i colloqui per l’assunzione dei dipendenti erano stati tenuti dal legale rappresentante della società il quale, peraltro, si occupava della gestione del personale, della formazione e del pagamento dello stipendio; d) la società Michelangelo s.r.l. non aveva presentato dal 2000 le dichiarazioni fiscali nè versato le imposte;

ne consegue che la sentenza è da considerarsi nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2;

l’accoglimento del presente motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo (con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., per avere recepito acriticamente le risultanze del processo penale, dovendo invece, attesa l’autonomia del processo penale da quello tributario, procedere ad un apprezzamento critico del contenuto della decisione penale; del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e art. 54, comma 5, e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per non avere fatto corretta ripartizione dell’onere di prova nel caso in cui siano stati contestati l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’Iva in caso di operazioni oggettivamente inesistenti;

in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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