Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7167 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2707-2019 r.g. proposto da:

Y.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Antonio Barone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Avellino, Via Tranquillino Benigni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata in

data 16.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli – decidendo sull’appello proposto da Y.A., cittadino del Pakistan, dopo il diniego della richiesta protezione internazionale ed umanitaria da parte della commissione territoriale e del Tribunale di Napoli – ha rigettato la impugnativa così proposta, confermando il predetto provvedimento amministrativo.

La corte di merito ha ritenuto che: a) non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, perchè doveva escludersi che atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per opinioni politiche fosse stata consumata in danno del richiedente; la domanda di protezione internazionale era comunque infondata, in quanto l’appellante non aveva provveduto a produrre alcuna documentazione che comprovasse la veridicità di quanto narrato; c) il ricorrente aveva narrato: i) di provenire dalla regione del (OMISSIS) e di essere fuggito dal (OMISSIS), in quanto, come (OMISSIS), sarebbe stato attaccato insieme ad altri (OMISSIS) dagli (OMISSIS); il) di aver presentato inutilmente la denuncia alla polizia, tentando così di farsi giustizia da sè e avendo causato, nel corso di una rissa, la morte di un uomo per il quale era stato denunciato per omicidio unitamente ad altri; d) il racconto del richiedente risultava essere poco credibile, in considerazione della genericità e contraddittorietà delle circostanze narrate e del rilievo che la religione sunnita costituisce il credo maggioritario nel paese, a differenza di quella sciita, sicchè appariva poco verosimile che, a fronte di un attacco da parte di una minoranza religiosa, i (OMISSIS) non avessero ottenuto tutela; e) il richiedente inoltre non aveva fatto riferimento alle condizioni del paese di provenienza e ad eventuali conflitti esistenti nel nord del paese, tali da consentire una valutazione di personalizzazione del rischio in relazione alla reclamata protezione sussidiaria, di cui comunque non ricorrevano i presupposti applicativi, in quanto il conflitto armato tuttora in corso non coinvolge in modo generalizzato il territorio del (OMISSIS) e, in particolare, la zona del (OMISSIS); f) non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, in quanto, nel caso in specie non erano riscontrabili situazioni di vulnerabilità e perchè non era sussistente un effettivo inserimento lavorativo nè circostanze familiari che legassero in modo significativo l’appellante al territorio italiano.

2. La sentenza, pubblicata il 16.7.2018, è stata impugnata da Y.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis. Si evidenzia che la Corte di merito non aveva attivato il potere istruttorio officioso necessario per una conoscenza adeguata della situazione socio-economica e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di provenienza del ricorrente.

2.Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2. Osserva il ricorrente che i fatti narrati dal ricorrente non erano stati smentiti da elementi di segno contrario nè erano in contraddizione con notizie ed informazioni generali provenienti dal paese di provenienza e trovavano conferma nella difficile situazione di sicurezza esistente nel paese di origine, rischiando egli ricorrente, in caso di rimpatrio, di subire atti di violenza fisica e psichica, in relazione ai quali le autorità statuali non erano in grado di fornire protezione.

3.Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Osserva il ricorrente che l’attuale condizione socio-politica ed economica del (OMISSIS) giustifica il riconoscimento della tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie: condizioni di vulnerabilità del ricorrente, pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, instabilità politica e sociale con deterioramento delle condizioni generali e insufficiente rispetto dei diritti umani, condizioni di vita precarie, diritto alla salute e all’alimentazione.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 il primo motivo è inammissibile in quanto le doglianze articolate dal ricorrente in merito alla reclamata protezione internazionale, oltre che essere genericamente formulate, non colgono la ratio decidendi della motivazione impugnata, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, rendendo, in tal modo, le censure così proposte non idonee ad aggredire la tenuta complessiva della decisione oggetto di impugnativa.

4.2 Anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, in quanto volto a richiedere alla corte una rivalutazione del merito della decisione in relazione alla valutazione di pericolosità interna del paese di provenienza del richiedente, profilo quest’ultimo per il quale si assiste invece ad un’adeguata motivazione, scevra da aporie ovvero criticità argomentative, avendo la corte partenopea evidenziato che il (OMISSIS) non è attraversato attualmente da una situazione di conflittualità interna, tale da giustificare il pericolo di danno previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. lett, c.

4.3 Il terzo motivo è anch’esso inammissibile perchè genericamente formulato quanto alle doglianze mosse alla decisione di non concedere la richiesta protezione umanitaria e perchè, ancora una volta, diretto a richiedere una rivalutazione di merito della decisione impugnata.

Ne discende la inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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