Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7167 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9207-2020 proposto da:

B.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO IIRITANO, FABIO IIRITANO;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 2835/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. B.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro l’estratto di ruolo, chiesto ed ottenuto in data 17/3/2016, deducendo di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle di pagamento ed eccependo l’invalidità delle stesse per essere l’Ufficio decaduto dall’esercizio della pretesa e per essere il credito fiscale prescritto.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto della correttezza delle notifiche delle due cartelle di pagamento.

3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello confermando che la documentazione prodotta in primo grado smentiva l’assunto della ricorrente circa l’omessa notifica delle cartelle.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente di Riscossione sono rimasti intimati.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dall’effettiva residente anagrafica.

2 Il ricorso è inammissibile stante l’applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis poiché il gravame è stato proposto il 19/7/2017), e della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (essendo stata la sentenza di appello depositata il 3 /9/2019). In particolare, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell’ipotesi, come quella che ci occupa, di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; n. 26774 del 2016).

2.2 Al riguardo il contribuente non ha neanche prospettato la diversità “questio facti” esaminata dalle due Commissioni di merito.

2.3 Il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Nulla è da statuire sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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