Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7166 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13573/2009 proposto da:

O.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo Studio dell’avvocato ELISABETTA

NARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO Giuseppe, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di TARANTO del 7.11.05,

depositata il 15/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“Con ricorso del 21 maggio 2009, il sig. O.P., impugna tardivamente la sentenza indicata in epigrafe, invocando la nullità della decisione e del procedimento relativo in conseguenza della nullità della notifica dell’atto di appello, effettuata presso la sua residenza invece che presso il domicilio eletto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è inammissibile perchè la sentenza impugnata è passata in giudicato prima della proposizione del ricorso: in tema di contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto (Cass. 2817/2009).

Nella specie, lo stesso ricorrente denuncia la semplice nullità della notifica dell’appello dell’ufficio e non la inesistenza della stessa, per cui, mancando la prova contraria, si presume che egli abbia avuto conoscenza dell’atto.

Sono evidentemente assorbite le censure di merito”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la difesa del contribuente ha depositato memoria con la quale insiste nel prospettare la tesi della nullità della notifica dell’atto di appello, esaminato e superato dalla relazione in forza della giurisprudenza citata;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro mille per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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