Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7166 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 15/03/2021), n.7166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24549 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Repteca s.a. già Heyday s.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paiuzza e M. Giovanni

Cocconi, per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente

domiciliata in Roma, via Ciro Menotti, n. 1, presso lo studio di

quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 721/24/14, depositata in data 23 maggio

2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30

settembre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata, nonchè dagli atti delle parti, si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Heyday s.a. (ora Repteca s.a.) quattro avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta dal 1998 al 2001, aveva contestato la non detraibilità dell’Iva assolta in rivalsa per la ristrutturazione di un immobile, mancando il presupposto dello svolgimento dell’attività di impresa nonchè della inerenza dei costi, e richiesto, inoltre, per l’anno 1999, la restituzione di quanto rimborsato; avverso gli avvisi di accertamento la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Vercelli; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: non sussisteva la nullità della sentenza per essere stata decisa da altro collegio rispetto a quello che aveva preso in decisione la controversia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, essendo stata regolarmente svolta una nuova udienza di discussione; la procura di nomina di nuovo difensore era valida; era da considerarsi nuova la questione proposta di prescrizione del diritto alla restituzione di somme già rimborsate dall’ufficio relativamente all’anno di imposta 1999; nel merito, nessuna prova era stata offerta dalla società con riferimento all’inerenza dei costi con l’attività di impresa, avendo la società appellante considerato unicamente, con le proprie difese, il differente profilo dell’esercizio dell’attività di impresa;

la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso, le cui ragioni sono state ulteriormente ribadite in memoria, si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), “per nullità della sentenza – vizio di ultrapetizione – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2 – omessa pronuncia su una parte della domanda”;

in particolare, si censura la sentenza in quanto è stata deliberata dopo diversi anni dalla data in cui era stata discussa, violando in tal modo l’obbligo, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, di deliberazione nel medesimo giorno ovvero entro i successivi trenta giorni, senza, peraltro, che fosse stata data specifica indicazione dei motivi per i quali si era ritenuto di dovere rinviare la deliberazione entro i successivi trenta giorni, con conseguente lesione del diritto alla decisione entro una ragionevole durata; inoltre, viene evidenziata la mancata indicazione dell’iter logico-giuridico seguito laddove, in sentenza, si è fatto riferimento alla previsione di cui all’art. 276 c.p.c., nonchè la circostanza che la violazione dei termini di deposito, seppure ordinatori, comportasse la nullità della sentenza;

il motivo è infondato;

si evince dalla sentenza che la causa era stata discussa all’udienza del 28 aprile 2009 e che il collegio si era avvalso della facoltà di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, di rinviare la deliberazione in camera di consiglio a non oltre trenta giorni;

risulta inoltre che la sentenza censurata è stata deliberata il successivo 13 maggio 2014, con sentenza depositata il 23 maggio 2014;

il giudice del gravame, quindi, ha ritenuto che, in primo luogo, l’inosservanza del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, non costituiva vizi comportante la nullità della sentenza e, inoltre, che, con riferimento alla questione del protrarsi del tempo ai fini della decisione, non comportava effetti invalidanti la pronuncia successivamente resa, a condizione che, a pronuncia la sentenza, siano gli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l’udienza di discussione;

va quindi osservato, in primo luogo, che l’inosservanza del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, in caso di rinvio della deliberazione rispetto alla data della discussione dell’udienza pubblica (o della esposizione del relatore, ove non vi sia udienza pubblica), non comporta nullità della decisione, trattandosi di termine ordinatorio, in quanto non espressamente dichiarato perentorio dalla legge (Cass. civ., 31 gennaio 2020, n. 2299);

in secondo luogo, la sentenza censurata ha chiaramente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistente il vizio di nullità della sentenza, avendo precisato, in sostanza, che il principio di immutabilità del giudice è rispettato quando a decidere la controversia sia il collegio nella composizione in cui la causa era stata assunta in decisione sicchè ha evidenziato che, nel caso in esame, era stato rispettato il suddetto principio, in quanto la decisione finale era stata presa da un collegio, diverso da quello che aveva riservato la decisione, stante il fatto che alcuni componenti originari non prestavano più servizio, e che, tuttavia, si era tenuta una nuova udienza di discussione, successiva alla precedente;

la suddetta affermazione è in linea con la previsione normativa citata, in quanto la stessa postula la necessità di una stretta correlazione tra la composizione del collegio che ha partecipato alla udienza di discussione e quella che, successivamente, ha provveduto alla decisione della medesima controversia, principio, peraltro, che trova corrispondenza in quanto previsto dall’art. 276 c.p.c., secondo cui “La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”;

questa Corte (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4925) ha, quindi, precisato che “In tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, l’art. 276 c.p.c., comma 1 – rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione” – va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo. (Cass. 18268 del 2009)”;

pertanto, poichè nella specie il collegio davanti al quale si è svolta l’ultima udienza di discussione è il medesimo che ha deliberato, non sussiste alcuna violazione delle previsioni normative indicate;

le considerazioni sopra espresse, inoltre, rilevano anche sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa, in quanto, in realtà, parte ricorrente ha potuto validamente prospettare la propria linea difensiva in sede di successiva udienza di discussione, sebbene dinanzi ad un diverso collegio presso cui era stata tenuta la suddetta udienza di discussione, tenuto conto, altresì, del fatto che il ritardo nella deliberazione non può aver leso in modo significativo, ai fini della dedotta nullità della sentenza, il diritto di difesa della contribuente e, segnatamente, il suo diritto ad impugnare, posto che il potere di impugnare ed i relativi termini sono rimasti intatti;

il che, dunque, comporta che, sotto il principio della tutela del diritto di difesa, su cui si sarebbe potuto fondare, eventualmente, una ragione di doglianza, correttamente il giudice del gravame ha escluso la sussistenza di vizi procedurali invalidanti la decisione; sotto tale prospettiva, il profilo della ultrapetizione della pronuncia, di cui alla rubrica, ribadito in memoria illustrativa, non può trovare accoglimento, in quanto, in realtà, come detto, il profilo centrale della pronuncia censurata attiene alla validità della pronuncia resa dal medesimo collegio dinanzi al quale si è svolta l’udienza di discussione e, sotto tale aspetto, il richiamo all’art. 276 c.p.c., è del tutto corretto;

con il secondo motivo si censura la sentenza per “Errore di diritto. Erronea e falsa interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19”, per non avere ritenuto che la suddetta previsione è applicabile nel caso, come quello in esame, in cui le spese sono state sostenute per la ristrutturazione di un bene per il quale era pacifica la natura di immobile strumentale, e per non essersi pronunciata su tale questione;

il motivo è infondato;

la sentenza censurata ha precisato che la pretesa dell’amministrazione finanziaria riguardava la mancata dimostrazione dell’inerenza della spesa sostenuta con l’attività di impresa e, sotto tale profilo, ha evidenziato che la ragione di contestazione della società atteneva, invece, alla diversa questione dell’esercizio dell’attività di impresa;

sotto tale profilo, la pronuncia, laddove ha ritenuto che, al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta per spese di ristrutturazione del proprio immobile, è necessario che il contribuente dia prova della natura strumentale del bene, è conforme alla previsione normativa in esame;

diverso dalla censura di violazione di legge è, in realtà, l’ulteriore profilo prospettato di omessa pronuncia su di un fatto decisivo per la controversia, consistente, secondo l’assunto di parte ricorrente, nella mancata considerazione della natura strumentale del bene tenuto conto di quanto risulterebbe contenuto nell’avviso di accertamento;

tale ulteriore profilo di censura è inammissibile, in quanto prospetta, nell’ambito del motivo di ricorso basato sulla ritenuta violazione di legge, una ulteriore e diversa ragione, basata su di una omessa o insufficiente motivazione che attiene, in realtà, al diverso vizio motivazionale;

peraltro, tale ulteriore profilo di censura risulta prospettato in modo non ammissibile, in quanto non tiene conto del fatto che il giudice del gravame ha evidenziato che la società, nell’atto di appello, aveva prospettato solo la questione dell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa, non anche quella della inerenza delle spese all’attività svolta, profilo, ora, posto in evidenza con il presente motivo di censura;

viene, in tal modo, introdotta, quindi, una ragione di doglianza in relazione ad un fatto, l’inerenza degli acquisti in relazione ad un bene strumentale, che, secondo il giudice di appello, non era stato oggetto di contestazione in sede di impugnazione e in ordine al cui accertamento non è stata prospettata alcuna ragione di doglianza; con il terzo motivo si censura la sentenza per “Erronea e falsa applicazione del principio dell’unità del petitum”, per avere erroneamente ritenuta tardiva la eccezione di prescrizione e/o decadenza della pretesa dell’amministrazione alla ripetizione del rimborso effettuato, non trattandosi di una nuova domanda, ma di una esplicitazione delle conseguenze della contestazione della legittimità dell’accertamento;

il motivo è inammissibile;

la sentenza censurata ha evidenziato che la eccezione di prescrizione della pretesa dell’ufficio alla restituzione del rimborso già effettuato per alcune annualità, fosse da considerarsi domanda nuova;

tale considerazione è corretta, in quanto l’eccezione di prescrizione ha natura di eccezione in senso stretto che 14 parte, pertanto, è tenuta a proporre entro i termini processuali previsti, sicchè l’omessa proposizione nel giudizio di primo grado preclude la successiva proposizione in appello;

d’altro lato, il motivo di ricorso in esame, in realtà, si limita a evidenziare che la questione era da ricondursi nell’ambito della contestazione della legittimità della pretesa impositiva di cui agli atti di accertamento ma lo stesso è espresso in modo assolutamente generico, senza alcuno specifico riferimento al contenuto dell’eccezione prospettata in appello nonchè alle ragioni di contestazione espresse in sede di ricorso originario;

peraltro, la considerazione della ricorrente, secondo cui l’accoglimento della doglianza da essa proposta avrebbe comportato la caducazione della pretesa di rimborso, sembra comportare una lettura dell’eccezione in esame non in termini di autonomia della questione di prescrizione: ma, posto sotto tale ottica, si tratta di una ragione di doglianza priva di rilevanza sotto il profilo dell’interesse all’impugnazione, tenuto conto del fatto che, comunque, il giudice del gravame, una volta ritenuta non ammissibile in sede di appello l’eccezione in esame, è entrato nel merito della vicenda ed ha ritenuto legittima la pretesa anche relativamente al periodo di imposta per la quale era stata prospettata l’avvenuta prescrizione;

in conclusione, il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati, il terzo è inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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