Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7166 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24621/2017 proposto da:

O.P. Apol Industriale Società Cooperativa Agricola (già APOL

Associazione Lombarda Produttori Ortofrutticoli), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso lo studio dell’Avvocato

Alessandro Nicoletti, che la rappresenta e difende, unitamente agli

Avvocati Gian Maria Maffezzoni ed Enrico Perego, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei

commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Cavour n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Michele

Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

O.P. Apol Industriale Società Cooperativa Agricola (già APOL

Associazione Lombarda Produttori Ortofrutticoli), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso lo studio dell’Avvocato

Alessandro Nicoletti, che la rappresenta e difende, unitamente agli

Avvocati Gian Maria Maffezzoni ed Enrico Perego, giusta procura in

calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2771/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 28/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/2/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 4 luglio 2011 il Tribunale di Roma accoglieva – limitatamente alla somma di Euro 1.303.047,81 versata a decorrere dal 9 novembre 2002 – la domanda presentata da (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria perchè fossero revocati, D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 49 e L. Fall., art. 67, comma 2, una serie di pagamenti effettuati dall’impresa in bonis in favore di O.P. APOL Industriale società cooperativa agricola, valutando che per tale periodo risultasse adeguatamente dimostrata la scientia decoctionis dell’accipiens.

Nel contempo il primo giudice respingeva la domanda con riferimento al pagamento di Euro 475.775,53, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2002, reputando che rispetto a tale epoca vi fosse il ragionevole dubbio della sussistenza della scientia decoctionis.

2. Questa decisione veniva confermata, con sentenza depositata in data 28 aprile 2017, dalla Corte d’Appello di Roma, la quale, nel respingere tanto l’appello principale quanto l’appello incidentale proposti, riteneva di condividere l’individuazione dello spartiacque temporale costituito dal mese di novembre 2002, tenuto conto dei numerosissimi articoli di stampa all’epoca pubblicati che avevano dato conto della crisi irreversibile in cui versava (OMISSIS) s.p.a. e dei continuativi rapporti commerciali che O.P. APOL Industriale società cooperativa agricola intratteneva con la cliente.

3. O.P. APOL Industriale società cooperativa agricola ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. in A.S. proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a un motivo e resistito da O.P. APOL Industriale società cooperativa agricola.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Nelle more del giudizio è stato depositato atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dalla parte ricorrente e dai suoi difensori. Tale rinuncia è stata accettata dalla procedura controricorrente, per il tramite dei commissari straordinari e del difensore.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare, rispetto al ricorso principale, l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

5.1 Il motivo di ricorso incidentale, rispetto al quale non vi è stata alcuna rinuncia manifesta, lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49,L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la Corte di merito, pur in presenza di una campagna di stampa che già prima del settembre 2002 aveva dato risalto alla situazione di grave difficoltà economica del gruppo Cirio, dell’avvio nella medesima epoca di procedimenti giudiziari avverso le compagini facenti parte di tale gruppo e dei continuativi rapporti commerciali esistenti fra le due società, si sarebbe limitata a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo ove valutati nella loro sintesi.

5.2 Ilmotivo è inammissibile.

La Corte territoriale, nel valutare la fattispecie posta alla sua attenzione, ha correttamente individuato i criteri a cui ispirare la propria indagine, ritenendo di dover far riferimento alle concrete condizioni in cui l’accipiens si era trovato a operare al fine di appurare l’esistenza di elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis in termini di effettività.

In questa prospettiva il collegio di appello ha ritenuto di condividere l’individuazione del mese di novembre 2002 già compiuta dal primo giudice quale spartiacque temporale di maturazione della conoscenza effettiva sulla base di due elementi, valutati nella loro sintesi, costituiti dai numerosissimi articoli di stampa e dal contesto continuativo di rapporti commerciali in cui l’accipiens si trovava, reputato osservatorio privilegiato per apprezzare lo stato di dissesto raggiunto dalla controparte.

Sotto il primo profilo il giudizio della Corte territoriale corrisponde alla giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di riconoscere che ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (Cass. 3299/2017, Cass. 11546/2019).

Il giudice di merito ben può quindi, tenendo in considerazione le risultanze del caso concreto e le fonti di conoscenza poste al suo vaglio, trarre dalle caratteristiche di una campagna di stampa che gli risulti dimostrata (valorizzando il numero e la frequenza delle notizie pubblicate, la diffusione su ampia scala del giornale, la descrizione della gravità della situazione rappresentata negli articoli divulgati e la dovizia dei particolari in essi contenuti) argomenti per valutare se la medesima possa costituire un indizio utile ai fini della dimostrazione della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens.

La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione (ivi compresa l’individuazione del momento in cui essi assumono una pregnanza tale da consentire di arguirne la scientia decoctionis) e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono però un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 3854/2019).

Non è dunque sindacabile in questa sede l’individuazione del mese di novembre 2002 quale epoca in cui, a seguito delle notizie di stampa in merito al mancato rinnovo del prestito obbligazionario, la conoscenza della scientia decoctionis divenne effettiva.

6. Le spese di lite andranno integralmente compensate nel senso concordemente domandato dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia rispetto al ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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