Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7165 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.21/03/2017), n. 7165
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17574-2014 proposto da:
G.B. C.F. (OMISSIS), titolare della ECO CHEMICAL 2000 P.I.
(OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI SQUARCELLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio Legale MARESCA, MORRICO, BOCCIA
& ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE
FATIGATO, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 762/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 02/04/2014 R.G.N. 4599/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.3.2014 la Corte di appello di Bari rigettava l’appello di G.B. avverso la sentenza del Tribunale di Bari che con sentenza del 17.10.2011 aveva accolto la domanda di P.M. di impugnativa del recesso intimatogli dalla G. con ordine di ripristino del rapporto e con condanna al risarcimento del danno.
Avverso la detta sentenza di appello ha proposto ricorso in cassazione la G.B. con cinque motivi; si è costituita per resistere al ricorso il P.; è stato depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell’atto di rinuncia al ricorso firmato per accettazione si deve dichiarare l’estinzione del giudizio; nulla spese.
PQM
La Corte:
Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017