Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7165 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24929-2020 proposto da:

AURELIA CENTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso

lo studio dell’avvocato MARIO CHIBBARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIANNA FOGGETTI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO MAGGIORE che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7282/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società contribuente Aurelia Centro s.r.l. aveva preso in leasing dalla Unicredit Leasing s.p.a. un immobile sito nel comune di Roma in (OMISSIS) e si rendeva inadempiente al pagamento dei relativi canoni: di conseguenza la società di leasing risolveva il relativo contratto mediante clausola risolutiva espressa ma il contribuente-conduttore non riconsegnava l’immobile, che dunque rimaneva in suo possesso;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l’ICI relativo all’anno 2011 per quello e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello ritenendo che la parte contribuente, nella sua qualità di utilizzatore dell’immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimaneva obbligato al versamento dell’ICI sino al momento della concreta restituzione dell’immobile al concedente Unicredit leasing s.p.a..

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre Roma Capitale si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU non si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU, che sostituisce come imposta sugli immobili l’ICI), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. n. 20977 del 2021 e Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, Cass. n. 25249 del 2019 e Cass. n. 13793 del 2019; con particolare riferimento all’ICI Cass. n. 30193 del 2021).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che la parte contribuente, nella sua qualità di utilizzatore dell’immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimaneva obbligato al versamento dell’ICI sino al momento della concreta restituzione dell’immobile al concedente Unicredit leasing s.p.a. – ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente (conduttore) dovesse versare l’IMU nell’ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l’immobile.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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