Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7164 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9393/2009 proposto da:
MPS MEDIA PROMOTION SERVICE SRL (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO Ermanno, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 32/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ROMA del 29.1.08, depositata il 27/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:
“La MPS Media Pomotion Service SRL ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di sei motivi (la numerazione arriva fino al n. /, ma è saltato il n. 2), tutti inammissibili per carenza di autosufficienza.
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento, impugnata perchè ritenuta carente dei requisiti di legittimità.
Con l’odierno ricorso, denunciando vizi di motivazione e violazione di legge, la ricorrente ripropone tutte le questioni relative al contenuto dell’atto impugnato e prospetta i seguenti quesiti:
a) se l’omessa indicazione della data di formazione e di consegna de ruolo rende la cartella di pagamento illegittima per violazione dell’art. 24 Cost.? (1^ motivo: vizio di motivazione e violaz., falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25);
b) se il difetto di motivazione della cartella di pagamento per omessa chiara indicazione degli atti iscritti a ruolo rende illegittimo l’atto per violazione delle prescrizioni della L. n. 241 del 1990, come recepite dallo Statuto dei Diritti del Contribuente? (3/2 motivo: vizio di motivazione, omessa pronuncia e viol. falsa appl. art. 7 Statuto Contribuenti e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7);
c) se a cartella di pagamento notificata a distanza di oltre sette mesi dalla data di esecutività dei ruolo, in carenza di indicazione della data di consegna dello stesso, è nulla e illegittima per violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, vigente all’epoca dei fatti? (4/3 motivo: vizi di motivazione, omessa pronuncia e violazione dell’art. 24 Cost.);
d) se la cartella di pagamento che omette di riportare i presupposti di fatto e diritto che ne hanno originato la formazione è nulla e illegittima per difetto di motivazione? (5/4 motivo: vizi di motivazione e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.);
e) se la cartella di pagamento in difetto di sottoscrizione è illegittima e rende nulla la pretesa avanzata dalla P.A.? (6/5 motivo: vizi di motivazione e violazione/falsa applicazione L. n. 241 del 1990, art. 3 e dello Statuto dei diritti del contribuente);
f) se L’iscrizione a ruolo di somme a fronte di un avviso di accertamento per Iva 97 non definitivo nella misura della metà dell’imposta accertata è illegittima per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, che ne prevede l’iscrizione per un terzo ed è applicabile anche all’imposta sul valore aggiunto a fronte del D.Lgs. n. 93 del 2001? (7/6 motivo:
vizi di motivazione, illegittimità della cartella per violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15).
1 motivi sono tutti inammissibili perchè ciascuno prospetta più censure (vizi di motivazione e violazione di legge), ma poi prospetta un solo quesito che non è dato comprendere se è riferito alla violazione di legge o al vizio di motivazione (v. Cass. 5624/2009), anche a causa della genericità degli stessi quesiti. In ogni caso, tutte le censure attengono al contenuto dell’atto impugnato, in relazione al quale la ricorrente denuncia la erroneità delle statuizioni della CTR. Si tratta quindi di censure che attengono al merito (sono tali le questioni riferite al contenuto dell’atto impugnato o ai suoi presupposti v. Cass. 3554/02, 7178/2004) e comunque non autosufficienti (dove e come sono state prospettate in primo grado e poi in appello?). Alcuni quesiti, poi, danno per pacifici i presupposti di fatto (che pacifici non sono) in relazione ai quali viene formulato il quesito (sub lett. f), ovvero sono assolutamente generici e privi di riferimento alla fattispecie sub indice (sub lett. a, b, d)”;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la società ricorrente ha depositato memoria con la quale vengono genericamente contestate le conclusioni della relazione, peraltro con rinvio agli atti del processo;
– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e le relative spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro duemilacinquecento, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011