Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7164 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2017, (ud. 13/10/2016, dep.21/03/2017),  n. 7164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16142-2011 proposto da:

A.O. C.F. (OMISSIS), A.G. C.F. (OMISSIS),

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE TRIBULATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO S.A. C.F.

(OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO S.A. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO & PARTNERS, rappresentata e

difesa dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.O. C.F. (OMISSIS), A.G. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

SERVIRAL ITALIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO &

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.O. C.F. (OMISSIS), A.G. C.F. (OMISSIS),

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO S.A.

C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1009/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/12/2010 r.g.n. 728/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 1009 in data due novembre – 14 dicembre 2010, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (n. 1135/16-03-2010), impugnata dalla C.I.C.L.T. S.A. Compagnia Internazionale Carrozze Letto e del Turismo, convenuta in prime cure dagli attori A.O. e G., di cui al ricorso introduttivo del giudizio in data 8 giugno 2009, condannava la Compagnia ad inquadrare i suddetti ricorrenti – appellati sin dalle date della loro assunzione in base al livello G di operatore qualificato, ed a corrispondere loro le relative differenze retributive, nonchè al rimborso delle ulteriori spese di lite.

In proposito rilevava il c.d. accordo di confluenza, sottoscritto dalla Compagnia e dalle 00.55. ad integrazione del c.c.n.l. 16-04-2003 delle attività ferroviarie, da applicarsi a tutti i dipendenti della società con decorrenza primo marzo 2004, salvo le specifiche decorrenze espressamente previste dallo stesso accordo.

Avuto riguardo a quanto dichiarato dai due ricorrenti in sede di libero interrogatorio, circa i compiti da essi svolti, confermati altresì dal procuratore speciale della società, anch’egli liberamente sentito, il quale aveva tuttavia precisato che l’autonomia dei lavoratori era limitata alle singole carrozze o ai singoli moduli, cui costoro erano adibiti, secondo la Corte distrettuale l’inquadramento operato da parte datoriale era riduttivo rispetto alle mansioni svolte, però da ritenersi più correttamente riconducibili al livello G – operatore qualificato, trattandosi di una pluralità di compiti ordinariamente loro affidati, integrando attività di accoglienza e di assistenza alla clientela, espletata con autonomia operativa, sebbene limitatamente al servizio di scorta delle vetture loro assegnate e nell’ambito delle previste procedure. Doveva, invece, escludersi la riconducibilità delle acclarate mansioni al livello F, mancando il superiore grado di autonomia nell’espletamento delle mansioni richiesto dalla declaratoria contrattuale, difettando altresì l’assunzione di responsabilità del servizio e l’attività di coordinamento di altri dipendenti, nonchè l’esercizio di poteri di direzione, coordinamento e controllo, caratterizzanti l’invocata qualifica superiore.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti A.O. e G., con atto in data 8-10 giugno 2011, affidato a tre motivi, insistendo per l’accertamento del vantato diritto all’inquadramento nel livello F, previsto dal c.c.n.l. settore attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ed al pagamento delle relative differenze retributive. All’impugnazione avversaria hanno resistito la SERVIRAIL ITALIA S.r.l., quale società conferitaria del ramo d’azienda (ramo ferroviario notte, operante in Italia) della C.I.C.L.T., nonchè quest’ultima, mediante distinti controricorsi, spiegando a loro volta ricorsi incidentali, notificati il 20 luglio 2011, avverso la sentenza de qua, per la parte in cui non aveva integralmente accolto l’interposto gravame, stante la correttezza dell’originario inquadramento operato da parte datoriale nel livello H del C.C.N.L. 16-04-2003, siccome poi integrato dall’accordo di confluenza del 19 gennaio 2014, affidati ad un solo motivo (identico nella sua formulazione per entrambe le società).

Avverso detti ricorsi incidentali non risulta alcun corrispondente controricorso.

Non consta in atti il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 21 in tema di classificazione del personale del c.c.n.l., settore attività ferroviarie 16-04-2003 e delle relative declaratorie inerenti ai livelli H, G ed F, nonchè omessa e contraddittoria motivazione.

L’attività di coordinamento di altri dipendenti, siccome ritenuto dalla Corte distrettuale, non caratterizzava affatto la qualifica rivendicata in via principale, ossia il livello F, di cui al suddetto c.c.n.l., ma semmai il superiore livello E, però mai richiesto. Il c.c.n.l., a discapito di quanto erroneamente indicato dall’accordo di confluenza, prevedeva che nel livello E andasse inserito il personale prestante attività di assistenza alla clientela, con compiti di controlleria dei biglietti e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore, mentre nel livello F doveva essere inquadrato il personale addetto a compiti di assistenza alla clientela, accompagnamento notte e di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore (personale di livello E, assente nelle vetture scortate dalla CICLT). Era pacifico che i ricorrenti operavano da soli (senza l’ausilio di altro personale di livello pari o superiore al loro) sulle carrozze letto. Le mansioni disimpegnate non potevano assimilarsi a nessuna delle figure professionali del livello G, riconosciuto dalla sentenza d’appello, la cui declaratoria non riguardava comunque il personale dedito all’assistenza notturna dei viaggiatori a bordo dei treni. A maggior ragione era illegittimo, poi, l’inquadramento nel più basso livello H, indicato nelle buste paga dei ricorrenti. Peraltro, in base al c.c.n.l. 16-04-2003, l’inquadramento nel livello F risultava quello iniziale (d’ingresso) del personale viaggiante, dedito all’assistenza della clientela durante la scorta notturna dei treni. Secondo i ricorrenti, il livello F prevedeva semmai l’attività di supporto a personale di livello superiore assente sulle vetture letto da essi scortate, laddove disimpegnavano da soli tutti gli incombenti correlati all’attività di assistenza alla clientela.

L’art. 21 del c.c.n.l. 16-04-03, quanto al rivendicato livello F, contemplava:

b) operatori specializzati amministrativi e commerciali lavoratori che, anche seguendo istruzioni su specifiche apparecchiature e sistemi informatici, svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici e in possesso della necessaria formazione o delle prescritte abilitazioni, svolgono attività di assistenza alla clientela, accompagnamento notte, con compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore.

Figure professionali operatore specializzato uffici operatore specializzato di bordo.

Con il secondo motivo, i due A. hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’accordo di confluenza del 19 gennaio 2004 – omessa motivazione.

L’accordo di confluenza, ritenuto nella specie applicabile dalla sentenza d’appello, all’art. 2, punto 1, stabiliva che ai lavoratori della Compagnia, per i quali aveva trovato applicazione il C.C.N.L. 14 settembre 2000, l’inquadramento di cui all’art. 21 del C.C.N.L. 16-04-2003 sarebbe avvenuto in base ai criteri definititi nello stesso articolo due e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione allegato.

I ricorrenti hanno evidenziato che non erano dipendenti a tempo indeterminato della C.I.C.L.T. sotto la vigenza del c.c.n.l. 14-09-2000, poichè assunti in data 20 giugno 2005 ( A.O.) e il 10 dicembre 2004 ( A.G.), allorquando trovava diretta ed unica applicazione il C.C.N.L. 16-04-2003. La Corte d’Appello nulla aveva motivato circa le ragioni della ritenuta applicazione dell’accordo di confluenza nei riguardi dei ricorrenti, la cui efficacia era limitata al solo momento del passaggio tra i due sistemi classificatori e per il personale già alle dipendenze della C.I.C.L.T., mentre per il personale assunto successivamente al 19 gennaio 2004 operava il solo c.c.n.l. 16-04-2003.

Con il 3^ motivo del ricorso principale è stata dedotta la illegittimità dell’accordo di confluenza 19 gennaio 2004, per violazione dell’art. 21 del c.c.n.l. 16-04-2003, nonchè omessa motivazione.

Tale accordo era errato quanto alla corrispondenza tra l’ex qualifica dell’addetto di bordo ed il livello G, mentre la corretta equiparazione andava fatta con il livello F del c.c.n.l. 16-04-03, quale livello d’ingresso del personale viaggiante dedito a prestare assistenza alla clientela e all’accompagnamento notte.

Il c.c.n.l. 14-09-2000, precedentemente applicato dalla CICLT, riportava la qualifica di commis ristorazione treni notte nella II categoria (secondo il mansionario: vendita lungo il treno di generi di ristorazione; ausilio nelle operazioni di scorta di carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno).

La CICLT, tuttavia, non aveva mai impiegato più di un addetto per ogni carrozza, avendo sempre assegnato all’unico responsabile presente in vettura tutti i compiti correlati al corretto espletamento del servizio notte, dai più bassi a quelli più elevati, indicati nella superiore 3^ qualifica di “addetto di bordo”.

Dal primo marzo 2004 la Compagnia si era impegnata, come da verbale di accordo di confluenza, ad applicare al proprio personale il C.C.N.L. 16-04-2003, che prevedeva soltanto otto categorie di concetto, dal livello H (il più basso) a quello A (quadri), tra cui perciò il livello F, relativo tra gli altri agli operatori specializzati di ufficio e di bordo (che svolgono, tra l’altro, attività di assistenza alla clientela, accompagnamento notte, con compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore).

In precedenza, la declaratoria dell’ex addetto di bordo, di 3^ categoria di cui al c.c.n.l. 14-09-2000, riguardava i lavoratori che, con conoscenza delle nozioni di lingue estere, erano adibiti a scorta di carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno, svolgendo mansioni esecutive tecnico-specializzate, provvedendo ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato….

L’accordo di confluenza del 19 gennaio 2004, ad avviso dei ricorrenti, aveva quindi errato nell’equiparare la qualifica di addetto di bordo con il livello G, anzichè con il livello F, quest’ultimo d’ingresso del personale di bordo con compiti di assistenza alla clientela ed accompagnamento di notte. Il controllo ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore era invece tipico del succitato livello E, ma non rivendicato da essi ricorrenti, livello cui andava equiparata la ex qualifica dell’assistente di bordo (ex 4^ categoria del c.c.n.l. 14-09-2000). Le declaratorie delle ex qualifiche di addetto di bordo e di assistente di bordo erano praticamente identiche quanto alle mansioni di assistenza alla clientela e accompagnamento notte, differenziandosi sotto il profilo del controllo e del coordinamento di altro personale, presenti soltanto nella qualifica di assistente di bordo.

Il C.C.N.L. per le Ferrovie dello Stato, a discapito di quanto erroneamente indicato nell’accordo di confluenza, aveva previsto che nel livello E fosse inserito il personale prestante attività di assistenza alla clientela con compiti di controlleria dei biglietti e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore, e che, invece, al livello F andasse iscritto il personale di accompagnamento notte che forniva assistenza alla clientela con compiti appunto di supporto all’attività dei lavoratori di livello superiore (di livello E, ma assenti nelle vetture C.I.C.L.T.).

Dunque, l’accordo di confluenza aveva illegittimamente livellato di un inquadramento verso il basso le ex qualifiche di addetto di bordo e dell’assistente di bordo, i cui parametri di equiparazione erano rispettivamente il livello F (operatore specializzato) e il livello E (tecnico commerciale).

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, per contro, è stata denunciata la omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendosi che le mansioni disimpegnate dai ricorrenti erano perfettamente ascrivibili alla declaratoria contrattuale di loro appartenenza.

In base al c.c.n.l. 2003, per il lavoratori del livello H – operatori era previsto lo svolgimento promiscuo e con sufficiente professionalità di compiti vari, quali la vendita lungo il treno di generi di ristorazione, l’ausilio nelle operazioni di scorta di carrozze destinate al traffico notturno, la distribuzione del c.d. pacchetto commerciale e, in caso di scorta di carrozze cuccette, il ritiro della biancheria utilizzata ed il riordino delle coperte.

Le mansioni espletate dagli A. erano consistite in meri compiti esecutivi, senza alcuna autonomia operativa, nè tantomeno in attività di coordinamento, proprie di coloro che erano inquadrati nei livelli F o G. Non sussistevano la maggiore specializzazione, nè il grado di autonomia gestionale, organizzativa, di coordinamento e controllo dell’attività di altri lavoratori, che caratterizzavano il livello F e in via più gradata il livello G.

La Corte d’Appello, invece, si era limitata ad affermare che l’inquadramento degli attori era stato riduttivo, ma senza in alcun modo chiarire le ragioni per le quali gli stessi dovevano essere inquadrati nel livello G, e non in quello H di provenienza.

Le anzidette contrapposte impugnazioni sono infondate, di modo che vanno respinte. Le relative argomentazioni, attesa la loro evidente connessione, possono essere esaminate congiuntamente.

Invero, nella specie non si pone alcun problema di errata corrispondenza, nei sensi sopra indicati dai due ricorrenti principali, che risultano essere stati assunti dalla società in data 10 dicembre 2004 e 20 giugno 2005, perciò in epoca successiva pure all’anzidetto accordo di confluenza, entrambi con la qualifica di commis ristorazione treni notte ed inquadramento nel livello H.

Infatti, la Corte distrettuale ha insindacabilmente accertato che con verbale del 19 gennaio 2004 la Compagnia e le organizzazioni sindacali avevano siglato il c.d. accordo di confluenza, che veniva sottoscritto ad integrazione del c.c.n.l. 16-04-2003 per le attività ferroviarie, da applicarsi a tutti i dipendenti della società a decorrere dal primo marzo 2004, salvo talune specifiche diverse decorrenze espressamente ivi previste.

Pertanto, correttamente la Corte di merito statuiva che il rapporto di lavoro dei due appellati (assunti, come visto anche in epoca successiva al marzo 2004) doveva considerarsi disciplinato soltanto dal c.c.n.l. 16-04-2003, alle condizioni ed in base ai criteri definiti nel citato accordo di confluenza, secondo le declaratorie riportate alle pagine da 7 a 9 della sentenza qui impugnata (livello H – operatori, quali pulitori e i commis di ristorazione con i compiti vari ivi menzionati; livello G – operatori qualificati, come gli addetti di bordo; livello F – operatori specializzati, quali gli assistenti di bordo, i quali, tra l’altro, coordinano inoltre l’attività di altri lavoratori di livello inferiore, assumono il controllo e la responsabilità del gruppo e di tutte le attività connesse al servizio con responsabilità di rendiconto generale).

Quindi, dopo aver considerato le mansioni effettivamente svolte dai due attori in base alle dichiarazioni da costoro rese in sede di libero interrogatorio, confermate dal procuratore speciale della società resistente (il quale aveva unicamente precisato come l’autonomia dei lavoratori fosse limitata alle singole carrozze o ai singoli moduli, cui gli stessi erano adibiti), la Corte distrettuale giudicava riduttivo l’inquadramento operato da parte datoriale (livello H) rispetto ai compiti effettivamente svolti, riconducibili invece al livello G di operatore qualificato, dovendo invece escludersi il livello F, per mancanza del superiore grado di autonomia nell’espletamento delle mansioni richiesto dalla corrispondente declaratoria contrattuale, nonchè dell’assunzione di responsabilità del servizio e dell’attività di coordinamento di altri dipendenti, dei poteri di direzione e di controllo caratterizzanti tale qualifica superiore. Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati, avendo il giudice di merito correttamente e motivatamente valutato gli elementi di fatto acquisiti alla sua cognizione, laddove inconferenti appaiono le censure mosse dai ricorrenti, che eludono le anzidette stringenti e lineari argomentazioni, invero del tutto aderenti alle risultanze probatorie acquisite ed alle corrispondenti previsioni della disciplina collettiva di riferimento (c.c.n.l. 2003, così come integrato dall’accordo di confluenza 2004, il cui regime transitorio non poteva ad ogni modo riguardare anche le posizioni di A.O. e G., in quanto assunti in epoca alquanto successiva, di guisa che non erano titolari di alcun diritto riguardo alle previsioni derivanti dal precedente c.c.n.l. 2000); senza dire poi che il terzo motivo risulta altresì irritualmente formulato (v. l’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), non avendo precisato se, come, dove e quanto sia mai stata eccepita la illegittimità dell’accordo di confluenza, il cui testo peraltro non è stato debitamente ed esaurientemente riportato, segnatamente circa la sua decorrenza temporale e la conseguente operatività del medesimo nei confronti di tutti di dipendenti della società.

Parimenti, infondate e non pertinenti appaiono le censure svolte con i ricorsi incidentali per l’asserito vizio di motivazione, le quali tendono in effetti – ma inammissibilmente in questa sede di legittimità – a ribaltare quanto in punto di fatto accertato e congruamente di conseguenza apprezzato, con sufficiente argomentazione, dai competenti di giudici di merito circa la non corrispondenza della declaratoria contrattuale rispetto alle mansioni di fatto svolte dai due attori, donde la riduttività del contestato inquadramento sub livello H.

Pertanto, sia l’impugnazione principale sia le due impugnazioni incidentali vanno disattese.

Avuto riguardo, infine, alla reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio devono essere compensate.

PQM

La Corte RIGETTA i ricorsi e dichiara compensate tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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