Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7164 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12779/2016 proposto da:

Associazione Produttori Ortofrutticoli della Daunia – Società

Cooperativa Agricola a responsabilità limitata, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Prefetti n. 17, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Reccia,

rappresentata e difesa dagli Avvocati Felice Venuto e Nicola Libero

Zingrillo giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei

commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Tre Orologi n. 20, presso lo studio dell’Avvocato

Paolo Picozza, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

per Notaio Dott. O.V. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6546/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/2/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 1 settembre 2010 il Tribunale di Roma rigettava la domanda presentata da (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria perchè fossero revocati, D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 49 e L. Fall., art. 67, comma 2, una serie di pagamenti, per il complessivo importo di Euro 86.255,78, effettuati dall’impresa in bonis in favore dell’Associazione Produttori Ortofrutticoli della Dunia s.c. a r.l., ritenendo che la procedura non avesse dimostrato che la convenuta conoscesse lo stato di insolvenza di (OMISSIS) s.p.a. al tempo dei versamenti contestati.

2. Questa decisione veniva integralmente riformata, con sentenza depositata il 25 novembre 2015, dalla Corte d’Appello di Roma, a giudizio della quale all’epoca dell’esecuzione dei pagamenti la stampa aveva reso noto il grave stato di dissesto in cui (OMISSIS) s.p.a. versava, dovendosi di conseguenza ritenere che di tale stato, conoscibile dai terzi in virtù anche della pubblicazione del bilancio 2001 nel registro delle imprese, l’Associazione Produttori Ortofrutticoli della Dunia s.c. a r.l. fosse pienamente consapevole.

3. L’Associazione Produttori Ortofrutticoli della Dunia s.c. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. in A.S..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente la scientia decoctionis di Assodaunia s.c. a r.l. unicamente sulla scorta di notizie di stampa e del dato relativo alla perdita di esercizio del bilancio 2001, benchè fosse necessario un riscontro della conoscenza effettiva e non soltanto probabile a carico dello specifico accipiens.

Un simile accertamento peraltro sarebbe stato compiuto anche a seguito dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – quali la mancanza di protesti o trascrizioni pregiudizievoli, la regolarità dei pagamenti, effettuati nei termini e senza solleciti a mezzo del sistema bancario, e l’esecuzione di parte degli stessi nei mesi di settembre e ottobre 2002, prima dell’avvio della campagna di stampa, risalente al successivo mese di novembre -, che, ove considerati, non avrebbero consentito di ravvisare presunzioni gravi, precise e concordanti a conforto della domanda attorea.

La Corte di merito avrebbe inoltre trascurato di considerare che (OMISSIS) s.p.a. risultava ricompresa nell’elenco dei soggetti ammessi alle campagne di trasformazione del pomodoro, all’esito della verifica dei requisiti previsti dal D.M. MIPAF 4 luglio 2002, art. 4 e quindi appariva, all’operatore di filiera Assodaunia s.c. a r.l., un soggetto di sicura affidabilità commerciale.

5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1 La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova del ricorrere del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens.

La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale.

Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonchè alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. 18196/2012, Cass. 2916/2016).

Questo onere probatorio, ove si faccia ricorso a presunzioni, va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza dello stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando la conoscenza dello stato di decozione possa ravvisarsi con riferimento a una figura di contraente astratto, dal momento che tale prova risulterebbe inutilizzabile perchè correlata a un parametro, del tutto teorico, di “creditore avveduto”, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovata ad operare, nella specie, la controparte del fallito (Cass. 6686/2012).

5.2 La sussistenza del requisito della scientia decoctionis non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, nè può essere ravvisata per il fatto che l’ignoranza dell’insolvenza sia colpevole; ciò nonostante le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto concorrono a fornire la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza (Cass. 20482/2009, Cass. 11289/2001).

Dunque tramite il ricorso alla prova presuntiva sono valorizzabili anche elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purchè gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass. 26935/2006).

In altri termini ai fini della dimostrazione del presupposto soggettivo dell’azione assume rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento in cui è stato compiuto l’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte; tuttavia, poichè la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte della procedura concorsuale, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere, in via presuntiva, la scientia decoctionis.

5.3 La Corte territoriale, nel valutare la fattispecie in esame, ha constatato che numerose notizie di stampa edite sui principali quotidiani nazionali, anteriori o contemporanee ai pagamenti contestati, davano “ampio risalto alla imponente crisi finanziaria delle imprese definite gr.Ci.”, di modo che la notizia, presumibilmente nota anche al lettore più sbadato, doveva presumersi conosciuta pure all’appellata, quale imprenditore professionale appartenente all’indotto della compagine in crisi, massimamente interessato alle vicende del settore e organizzato con una struttura che consentiva l’informazione più aggiornata su tutte le questioni connesse con la sua attività.

Tale campagna di stampa – a giudizio del collegio di merito – costituiva un dato idoneo di per sè a fondare la prova della scientia decoctionis, e trovava conferma nella forte esposizione debitoria e nel costante andamento negativo registrati all’interno del bilancio dell’anno 2001, conoscibile dai terzi in virtù della sua pubblicazione nel registro delle imprese e conosciuto dall’appellata.

Simili valutazioni non si prestano a critiche sotto i profili di violazione di legge dedotti dall’odierno ricorrente.

La corte territoriale infatti ha ancorato il proprio ragionamento presuntivo non a un parametro astratto, bensì alle condizioni economiche e organizzative in cui l’accipiens (quale imprenditore produttore e venditore di prodotti ortofrutticoli inserito nella medesima filiera del solvens e dotato di struttura organizzativa in grado di recuperare le informazioni più aggiornate direttamente connesse con la sua attività) si era trovato a operare.

Il collegio d’appello ha poi ritenuto che gli indici rivelatori sottoposti alla sua attenzione (costituiti dall’evidenza giornalistica del grave stato di sofferenza e dalla pubblicazione nel registro delle imprese del bilancio rivelatore del grave squilibrio finanziario) consentissero di inferire la prova di una conoscenza effettiva e non potenziale della scientia decoctionis.

Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (Cass. 3299/2017, Cass. 11546/2019).

Anche sotto questo profilo il giudice di merito, nel valorizzare le fonti di conoscenza, non ha operato in termini astratti, ma, tenendo in considerazione le risultanze del caso concreto, ha tratto dalle caratteristiche della campagna di stampa (e più precisamente dal numero di notizie pubblicate, dal loro carattere nazionale, dalla descrizione della gravità della situazione ivi rappresentata e dalla dovizia dei particolari in esse contenuti) argomenti per valutare se la medesima avesse interessato uno degli imprenditori appartenente allo stesso settore produttivo, spingendolo ad assumere maggiori informazioni, e potesse così costituire indizio da cui trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens.

La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono poi un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 3854/2019).

5.4 Quanto all’omesso esame della regolarità dei pagamenti ed alla inclusione di (OMISSIS) s.p.a. nell’elenco dei trasformatori è sufficiente rilevare che la doglianza, governata dal più recente disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non indica il “come” e il “quando” i fatti storici addotti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti (nel senso indicato da Cass., Sez. U., 8053/2014).

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto che le pubblicazioni sui giornali si riferivano a un periodo successivo a quello in cui gran parte dei pagamenti erano stati effettuati, dato che le notizie erano divenute pressochè quotidiane solo dal novembre 2002, di modo che, al più, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza si sarebbe dovuta ritenere raggiunta soltanto per i pagamenti intervenuti successivamente.

6.2 Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, lungi dal disinteressarsi all’epoca delle pubblicazioni prese in esame, ha constatato che le notizie di stampa risalivano al luglio 2002.

La critica non si confronta con la motivazione offerta dalla corte distrettuale, come a voler sollecitare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite.

Al riguardo va invece ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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