Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7164 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24525-2020 proposto da:

UBI BANCA UNIONE di BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI

MANGILI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BASTIA UMBRA, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA SUPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società contribuente UBI Banca s.p.a. (allora Nuova Banca delle Marche s.p.a.) aveva concesso degli immobili sito nel comune di Bastia Umbra in locazione finanziaria ad altri soggetti: quest’ultimi si rendevano inadempienti e di conseguenza la società di leasing risolveva i relativi contratti ma i conduttori non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso degli stessi conduttori;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IMU per l’anno 2014 per quegli stessi immobili e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che a seguito della risoluzione del contratto di leasing il locatario non sarebbe più da considerarsi il soggetto passivo, che ritornerebbe ad essere il proprietario, ossia la società di leasing, anche se quest’ultima non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Bastia Umbra si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte degli utilizzatori.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. n. 20977 del 2021 e Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019 e Cass. n. 13793 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell’IMU versata pur nell’ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto i conduttori non abbiano riconsegnato l’immobile.

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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