Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7163 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8226/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AMPLATZ HARTWIG, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di BOLZANO del 19/12/2006, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato Federica Manzi, (delega avvocato Manzi Luigi),

difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso

o in subordine lo scomputo della sanzione;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del motivo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“La controversia trae origine dalla impugnazione, da parte del sig. G.R., di un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi, notificato dall’Agenzia delle Entrate, riferito all’anno 1996, con il quale è stato recuperata a tassazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (ora art. 67) (T.U.I.R.), una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno sito nel comune di Lana. Secondo l’ufficio si trattava di suolo edificabile al momento della sua alienazione, in quanto inserito in zona artigianale suscettibile di utilizzazione edificatoria, benchè lo strumento urbanistico non avesse completato il proprio iter procedurale.

1 giudici di merito di primo e di secondo grado hanno accolto il ricorso del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), (già art. 81) (T.U.I.R.), sul rilievo che ti mancato completamento dell’iter procedurale non escludeva il valore edificatorio del suolo in questione.

Resiste con controricorso il sig. G., eccependo la inammissibilità del ricorso per genericità del quesito e la sua infondatezza nel merito.

Va Premesso che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è chiaramente infondata perchè la questione di diritto si risolve nella formulazione de semplice interrogativo relativo alla necessità o meno che sia completata la relativa procedura perchè un suolo possa essere considerato edificabile ai soli fini fiscali.

Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato. Infatti, il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, e successive modif. ed integrazioni, con norma di carattere interpretativo ha stabilito che ai fini dell’applicazione … dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, …, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” (v. Cass. SS.UU. 25506/2006)”.

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto;

– che, conseguentemente, va cassata la decisione impugnata;

– che, in forza del principio di diritto affermato la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso che deve essere rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, inteso ad ottenere il rimborso dell’IRAP versata;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di merito, in quanto la giurisprudenza di riferimento è di recente formazione e, comunque, è stata necessaria una legge interpretativa per risolvere il quesito di diritto oggetto della controversia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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