Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7163 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. un., 25/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BACILE PANTALEO ERNESTO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI

CHIENTI 30, presso lo studio dell’avvocato MARIANO TOMMASO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FINOCCHITO MAURO, per delega a

margine del controricorso;

N.F. – DELEGATO REGIONALE PER LA PUGLIA DELLA LEGA

NAVALE ITALIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LEGA NAVALE ITALIANA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1045/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di LECCE;

uditi gli avvocati Pantaleo Ernesto BACILE, Mauro FINOCCHITO,

Gianluigi PELLEGRINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. SEGRETO Antonio;

lette le conclusioni scritte dall’Avvocato Generale dott. MARTONE

Antonio, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di

cassazione, in camera di consiglio, dichiarino inammissibile il

ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. V.G. ha impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento emanato dal Collegio dei Probi Viri presso la presidenza nazionale della Lega navale e disposto con determina n. 146 del 12.6.2008 del Presidente Nazionale della Lega, con il quale era stata stabilita la radiazione del medesimo, con conseguente diffida a rimuovere l’imbarcazione dalle strutture della Sezione.

Il Tar in via cautelare sospendeva il provvedimento impugnato e rinviava al giudizio di merito la decisione sull’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Lega Navale Italiana. Questa ha proposto a queste S.U. ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che, avendo l’associazione finalita’ di pubblico interesse, e’ assimilabile alle associazioni non riconosciute, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Resiste con controricorso V.G..

Il Delegato regionale per la Puglia della Lega navale Italiana con controricorso chiede l’accoglimento del ricorso. Tutte le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. In accoglimento delle conclusioni scritte del P.G., ritengono queste Sezioni Unite che vada dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per la mancata specifica indicazione e successivo deposito del provvedimento di impugnato di radiazione nonche’ del “Regolamento allo Statuto”.

Va, anzitutto, premesso che l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell’art. 41 c.p.c., “si propone con ricorso a norma degli artt. 364 c.p.c. e segg.”.

Cio’ comporta che a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 il ricorso deve contenere a pena di inammissibilita’ “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Inoltre, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, “Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilita’…4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda”.

3. Osserva in proposito il Collegio, che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poiche’ indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo e’ rintracciabile. La causa di inammissibilita’ prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, e’ direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 28547/2008). Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove e’ stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilita’ del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In proposito sono da fare i seguenti distinguo:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione puo’ avvenire per il tramite della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessita’ di indicare nel ricorso la sede in cui esso ivi e’ rinvenibile e di indicare che il fascicolo e’ prodotto, occorrendo tali indicazioni perche’ il requisito della indicazione specifica sia assolto;

b) se il documento risulti prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, e’ necessario che il ricorrente indichi che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito della controparte e che – cautelativamente e comunque stante l’autonoma previsione dell’art. 369 c.p.c., n. 4 citato, che riferisce l’onere di produzione direttamente al ricorrente, per il caso che quella controparte possa non costituirsi in sede di legittimita’ o possa costituirsi senza produrre il fascicolo o possa produrlo senza il documento – produca in copia il documento stesso (appunto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed indichi tale modalita’ di produzione nel ricorso) , cosa che e’ agevolmente possibile se la copia sia stata a suo tempo estratta nelle fasi di merito (o puo’ esserlo fintante che il fascicolo avversario non sia stato ritirato dinanzi al giudice di merito: non e’ qui il caso di affrontare il problema nel caso in cui sia avvenuto tale ritiro);

c) se si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, ipotesi che stante il tenore dell’art. 372 c.p.c., comma 1, continua a riguardare il caso dei documenti relativi alla nullita’ della sentenza impugnata o all’ammissibilita’ del ricorso, e’ necessario che il ricorrente indichi nel ricorso la produzione, individuando il documento e, quindi, lo produca unitamente a questo;

d) se si tratti documenti attinenti alla fondatezza del ricorso che si sono formati dopo le fasi di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrli in esse (ipotesi che parrebbe sfuggire al divieto di cui all’art. 372 c.p.c., comma 1) sono necessari adempimenti simili a quelli di cui alla lettera precedente.

4. Ora, nella specie, il ricorso si limita a fare riferimento ad un provvedimento di radiazione, impugnato davanti al TAR, nonche’ al “Regolamento allo Statuto”, senza indicare in alcun modo dove e quando sarebbero stati prodotti i relativi documenti e nemmeno enuncia che in questa sede di legittimita’ questi siano stati prodotti nuovamente e come.

L’esame del provvedimento impugnato era necessario per individuare se la radiazione avesse riguardato la partecipazione del socio alla sola sezione o anche alla Lega nazionale, mentre l’esame del Regolamento era necessario per verificare entro quali limiti fosse operato il riferimento all’art. 36 c.c. e piu’ in generale, per individuare i rapporti, quanto ai soci, tra la Lega nazionale e le singole articolazioni territoriali, nonche’ la competenza del Presidente nazionale in materia disciplinare.

Come correttamente rileva il P.G. non e’ a tal fine sufficiente l’esame dello Statuto, (anche a ritenere che tale documento potesse essere acquisito d’ufficio, in quanto allegato al decreto interministeriale di approvazione del 20.3.2003), perche’ gli artt. 6, 7 ed 8 dedicati ai soci, rinviano a detto Regolamento, per quanto riguarda la disciplina applicabile all’ammissione ed in tema di competenza, procedure ed effetti dell’azione disciplinare. Ne risulta palesemente violato anzitutto l’art. 366 c.p.c., n. 6.(prima ancora dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), con conseguente inammissibilita’ del ricorso.

5.1. Non puo’, invece, accogliersi la tesi della ricorrente e del controricorrente,delegato regionale della lega navale, i quali, avendo depositato solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. anche copia del suddetto regolamento, ritengono che sia stato soddisfatto il requisito di ammissibilita’ del ricorso, sulla base della giurisprudenza che ritiene che i documenti attinenti all’ammissibilita’ del ricorso per regolamento di giurisdizione possano essere prodotti a norma dell’art. 372 c.p.c. anche successivamente al deposito del ricorso, fino al momento dell’adunanza camerale (Cass. S.U. n. 2921/1988).

La documentazione cui fa riferimento detta giurisprudenza (ai fini della legittimita’ e tempestivita’ della produzione) e’, tuttavia, solo quella relativa all’ammissibilita’ del ricorso o del controricorso, cui espressamente si riferisce l’art. 372 c.p.c., comma 2 e non la documentazione prodotta a sostegno delle censure e tesi prospettate nel ricorso, (Cass. 27.7.1999, n. 8122), e quindi quella su cui il ricorso si fonda, quale e’ nella specie il regolamento depositato con la memoria del controricorrente delegato della Lega Navale.

5.2. E’ vero che il disposto dell’art. 372 c.p.c., comma 1, che pone il divieto, fatte salve le eccezioni dallo stesso previste, di produrre nel giudizio di cassazione atti e documenti che non siano gia’ stati acquisiti nei precedenti gradi del processo, non e’ applicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, che non costituisce mezzo di impugnazione, e nel quale, pertanto, e’ consentito alle parti di fornire le prove documentali che esse avrebbero potuto dedurre in sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento (Cass. Sez. Unite, 19/05/2004, n. 9532). Tuttavia questi documenti, di cui e’ ammissibile il deposito anche in sede di cassazione nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione, costituendo “documenti su cui si fonda il ricorso”, devono essere a pena di inammissibilita’, specificamente indicati nel ricorso stesso a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Tale specifica (con i requisiti suddetti) indicazione nel ricorso dei documenti, costituiti dal “regolamento” nonche’ dal provvedimento di radiazione, non e’ avvenuta nella fattispecie, per cui e’ irrilevante l’assunto del controricorrente secondo cui il “regolamento” si sarebbe trovato nel fascicolo dell’Avvocatura dello Stato davanti al Tar, ritualmente trasmesso a questa Corte.

5.3. Oltre al suddetto assorbente profilo di inammissibilita’,va peraltro osservato che queste S.U. hanno statuito con recente sentenza (14.10.2009, n. 21747) che in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si applica la disposizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a tenore della quale il ricorrente e’ tenuto, a pena d’improcedibilita’, a depositare insieme al ricorso “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito.

6.1. Il ricorso va, quindi dichiarato inammissibile.

Esistono giusti motivi per compensare le spese di questo regolamento tra la ricorrente ed il controricorrente Delegato regionale per la Puglia della Lega navale, tenuto conto che questi ha chiesto l’accoglimento del ricorso, mentre la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dal V. G..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del regolamento sostenute dal V. G., liquidate in Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e compensa quelle tra le altre parti.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

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