Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7163 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.21/03/2017),  n. 7163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28688-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO

RICCI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato

l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Catanzaro con decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 5, ha omologato l’esito dell’accertamento tecnico preventivo (negativo con riferimento alla prestazione la L. n. 18 del 1980) ed ha condannato l’Inps al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, ponendo a suo carico le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

2. Propone ricorso ex art. 111 Cost., l’Inps, denunciando:

2.1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, per avere il Tribunale posto a carico dell’Istituto le spese processuali, pur essendo la parte ricorrente risultata soccombente in giudizio, considerato che la c.t.u. aveva accertato la totale e permanente inabilità lavorativa, ma non la necessità di assistenza continua.

2.2. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, per avere il Tribunale posto a carico dell’istituto il pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, malgrado difettasse nel ricorso per a.t.p. la dichiarazione allo scopo prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

3. P.F. è rimasto intimato.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma

semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso è ammissibile, essendo limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa (cfr. ex plurimis da ultimo Cass. ord., n. 22952 del 2016).

2. Esso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Il Giudice adito ha provveduto nel decreto di omologa alla statuizione sulle spese legali e su quelle di consulenza tecnica, ponendo entrambe a carico dell’Inps, pur essendo l’Istituto risultato vittorioso, come risulta dal contenuto degli atti ritualmente trascritti nel corpo del ricorso per cassazione e ad esso allegati e dallo stesso contenuto del decreto impugnato. La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, deve però coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese (v. Cass ord., 10/06/2016 n. 12028).

3. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell’Inps alle spese legali.

4. Quanto alle spese di c.t.u., oggetto del secondo motivo, si rileva che il secondo periodo dell’ art. 152 disp. att. c.p.c., prevede l’onere dell’interessato che sia titolare di un reddito nei limiti di una detetminata soglia, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo, che le attestino con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio. Nel caso, dal contenuto trascritto nel ricorso si rileva solo la formulazione di una dichiarazione del T. U. n. 115 del 2002, ex art. 9, comma 1 bis e art. 10, comma 6, e successive modifiche, ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo unificato.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali e di c.t.u.;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., ponendo le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale, a carico dell’originario ricorrente e condannando, altresì, quest’ultimo al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese processuali dell’ATP, come quantificate dal Tribunale, secondo il principio della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., comma 1 (in assenza, come detto, di dichiarazione per l’esonero).

6. Il comportamento processuale dell’intimato, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell’orientamento di legittimità sul procedimento ex art. 445 bis c.p.c., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

7. La fondatezza del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali e di c.t.u. e, decidendo nel merito, pone le spese di c.t.u. a carico del P. e condanna quest’ultimo al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese processuali dell’ATP, come quantificate dal Tribunale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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