Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7163 del 15/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 15/03/2021), n.7163
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24868/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
G.M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Di
Ciommo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di
Ciommo, sito in Roma, via Tacito, 41;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lucania, n. 359/3/14, depositata il 23 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre
2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lucania, depositata il 23 maggio 2014, che, in accoglimento dell’appello di G.M.G., ha annullato l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa da quest’ultimo per l’anno 2003 e recuperate l’I.r.pe.f., l’I.v.a. e l’I.r.a.p. non versate;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo era stato emesso sula base dello scostamento dei ricavi dichiarati, derivanti dall’esercizio di attività di impresa individuale, rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore applicato;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che Commissione provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso introduttivo, ha accolto il gravame del contribuente, avuto riguardo alla mancata instaurazione dell’obbligo del contraddittorio, in relazione alle osservazioni proposte da quest’ultimo;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso G.M.G..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha dato atto che la sentenza impugnata è stata a lei notificata il 21 agosto 2014, ma ha omesso di depositare in giudizio la relativa copia munita della relata di notifica;
– orbene, giova rammentare che in tale ipotesi il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, essendo tale deposito funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005);
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021