Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7163 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6319/2016 proposto da:

O.P. Ferrara S.r.l. società consortile a responsabilità limitata,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso lo studio

dell’Avvocato Alessandro Nicoletti, che la rappresenta e difende,

unitamente agli Avvocati Massimo Brunetti e Guido Uberto Tedeschi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei

commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’Avvocato

Antonio Briguglio, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4983/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 5/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/2/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 13 settembre 2010 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda presentata da (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria perchè fossero revocati, D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 49 e L. Fall., art. 67, comma 2, una serie di pagamenti effettuati dall’impresa in bonis in favore di O.P. Ferrara s.c. a r.l. per il complessivo importo di Euro 207.566,06, ritenendo che risultasse adeguatamente dimostrata la scientia decoctionis dell’accipiens.

2. Questa decisione veniva confermata, con sentenza depositata il 5 settembre 2015, dalla Corte d’Appello di Roma, a giudizio della quale all’epoca dell’esecuzione dei pagamenti la stampa aveva reso noto il grave stato di dissesto in cui (OMISSIS) s.p.a. versava, dovendosi di conseguenza ritenere che di tale stato O.P. Ferrara s.c. a r.l. fosse pienamente consapevole.

La Corte di merito osservava inoltre che i controlli delle autorità amministrative, incaricate della verifica dell’effettiva esistenza dei requisiti necessari perchè (OMISSIS) s.p.a. potesse usufruire del regime di aiuti comunitari, erano finalizzati soltanto al controllo delle capacità finanziarie dell’impresa limitatamente ai contributi erogati e non investissero l’affidabilità economica dell’impresa.

3. O.P. Ferrara s.c. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. in A.S..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: la sentenza impugnata non solo avrebbe valorizzato notizie di stampa generiche ed ambigue, che il creditore non era tenuto a leggere e del tutto inidonee a dare prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, ma avrebbe anche tralasciato di considerare le circostanze dedotte dall’appellante, dato che non aveva valutato nè il fatto che tutti i pagamenti previsti nei contratti di fornitura di pomodoro erano intervenuti regolarmente e per l’intero, senza ritardo rispetto ai termini contrattuali, nè i contenuti dei bilanci di controparte, da cui non era dato evincere alcuna indicazione in merito allo stato di grave e irrimediabile insolvenza di (OMISSIS) s.p.a..

5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 5.1 La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova del ricorrere del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens.

La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale.

Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonchè alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. 18196/2012, Cass. 2916/2016).

Questo onere probatorio, ove si faccia ricorso a presunzioni, va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza dello stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando la conoscenza dello stato di decozione possa ravvisarsi con riferimento a una figura di contraente astratto, dal momento che tale prova risulterebbe inutilizzabile perchè correlata a un parametro, del tutto teorico, di “creditore avveduto”, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovata ad operare, nella specie, la controparte del fallito (Cass. 6686/2012).

5.2 La sussistenza del requisito della scientia decoctionis non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, nè può essere ravvisata per il fatto che l’ignoranza dell’insolvenza sia colpevole; ciò nonostante le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto concorrono a fornire la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza (Cass. 20482/2009, Cass. 11289/2001).

Dunque tramite il ricorso alla prova presuntiva sono valorizzabili anche elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purchè gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass. 26935/2006).

In altri termini ai fini della dimostrazione del presupposto soggettivo dell’azione assume rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento in cui è stato compiuto l’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte; tuttavia, poichè la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte della procedura concorsuale, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere, in via presuntiva, la scientia decoctionis.

5.3 La Corte territoriale, nel valutare la fattispecie in esame, dapprima ha ritenuto che la diffusione di notizie di stampa relative allo stato di dissesto di una società fosse di per sè un dato idoneo a fondare la prova della scientia decoctionis, quindi ha constatato che su diversi quotidiani a tiratura nazionale, pubblicati in data anteriore ai pagamenti in contestazione, erano stati divulgati articoli contenenti notizie, precise e allarmanti, sullo stato di dissesto di (OMISSIS) s.p.a., traendone la convinzione che una simile diffusione di informazioni valesse a fornire la prova presuntiva della piena consapevolezza, da parte di O.P. Ferrara s.c. a r.l., del grave dissesto in cui la compagine versava.

Sotto il primo profilo la valutazione della Corte territoriale corrisponde alla giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di riconoscere che ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (Cass. 3299/2017, Cass. 11546/2019).

Il giudice di merito ben può quindi, tenendo in considerazione le risultanze del caso concreto e le fonti di conoscenza poste al suo vaglio, trarre dalle caratteristiche di una campagna di stampa che gli risulti dimostrata (valorizzando il numero e la frequenza delle notizie pubblicate, la diffusione su ampia scala del giornale, la descrizione della gravità della situazione rappresentata negli articoli divulgati e la dovizia dei particolari in essi contenuti) argomenti per valutare se la medesima possa costituire un indizio utile ai fini della dimostrazione della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens.

La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono poi un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 3854/2019).

5.4 Quanto all’omesso esame della regolarità dei pagamenti è sufficiente rilevare che la doglianza, governata dal più recente disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non indica il “come” e il “quando” i fatti storici addotti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti (nel senso indicato da Cass., Sez. U., 8053/2014).

Nessuna decisività riveste infine il mancato esame dei bilanci di (OMISSIS) s.p.a., posto che gli stessi non sono stati presi in alcuna considerazione dalla Corte di merito ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza.

6.1 Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della disciplina dei pagamenti in questione, come regolata dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 4 luglio 2002, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: la Corte di merito avrebbe a torto trascurato di valorizzare il fatto che (OMISSIS) s.p.a. era beneficiaria, a seguito dei controlli esperiti dalla Pubblica Amministrazione, di un contributo comunitario previsto per le aziende che svolgono trasformazioni industriali di prodotti agricoli, sicchè doveva considerarsi dimostrata la consapevolezza della sua affidabilità commerciale sulla scorta della “garanzia del piano finanziario” verificata da parte dell’autorità preposta, ai sensi dell’art. 4 decreto ministeriale.

6.2 Il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato. Nessun omesso esame di fatti decisivi può essere predicato rispetto al fatto che (OMISSIS) s.p.a. fosse beneficiaria di un contributo comunitario previsto per le aziende che svolgono trasformazioni industriali di prodotti agricoli, dato che la Corte di merito ha espressamente esaminato la circostanza, negandole tuttavia la valenza dimostrativa pretesa dall’appellante.

Nè si presta a critica l’interpretazione normativa che sta alla base di tale valutazione, in quanto il D.M. politiche agricole forestali 4 luglio 2002, art. 4, comma 5, laddove prescrive che le imprese interessate agli aiuti comunitari corredino la propria domanda, fra l’altro, con l'”attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale”, intende prevedere che l’impresa certifichi e sia controllata – in merito non alla propria generale affidabilità economica, ma piuttosto alla disponibilità di garanzie funzionali al rispetto degli obblighi, di matrice Europea e nazionale, concernenti i soli contributi ricevuti.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi DEL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA